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In arrivo l’assegno unico: 2.100 euro per ogni figlio | Partenza rinviata a marzo

Assegno unico 2100 euro per ogni figlio: come ottenerlo e a chi spetta | Requisiti | Importo | Isee | Reddito

Un assegno unico da 2100 euro per ogni figlio. Una decisione confermata dal Consiglio dei Ministri che ha varato l’atteso decreto attuativo con le cifre scaglionate a seconda del reddito familiare. Prende forma dunque la misura di supporto alle famiglie con figli, col primo assegno che arriverà ancora prima della nascita del bambino, a partire dal settimo mese di gravidanza come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Assegno unico 2100 euro per ogni figlio: Isee, come funziona e calcolarlo

Per chi ha un Isee fino a 15mila euro, l’importo dell’assegno sarà di 175 euro al mese a figlio, ovvero 2.100 euro l’anno. Man mano che il reddito sale, il contributo diminuisce: con un Isee più alto di 5mila euro l’anno (fino a 20.000 euro) l’assegno sarà di 150 euro al mese a figlio, ovvero 1.800 euro all’anno; un Isee fino a 30.000 euro porta l’assegno unico a 100 euro al mese. Sopra i 40mila euro di Isee la cifra si stabilizza a 50 euro al mese, ovvero 600 euro l’anno.

Assegno unico anche per i figli maggiorenni

La legge prevede l’erogazione dell’assegno anche per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento di 21 anni. Nel corso di questi tre anni, però, la cifra si dimezza, passando da un massimo di 175 euro mensili fino ad 85 euro. Vengono considerati a carico non soltanto i figli che frequentano “un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea”, ma anche quelli che svolgono tirocini o hanno un lavoro con reddito complessivo inferiore a 8mila euro all’anno, oppure sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, oppure svolgono il servizio civile universale.

Come richiedere e ottenere l’assegno unico: i requisiti

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni).

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Come richiederlo

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non potranno essere accolte domande per le quali la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto. Nel caso in cui l’ ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione (presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ ISEE ; presentando una nuova DSU , comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU , con effetto retroattivo, qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 settembre sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 settembre. In caso di variazione del nucleo familiare dell’assegno dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della nuova composizione del nucleo.

Quando viene pagato l’assegno unico per i figli

A regime, come anticipa Avvenire, l’assegno verrà sempre erogato da marzo a marzo di ciascun anno. I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Il via libera del Consiglio dei Ministri

Via libera del consiglio dei ministri al decreto attuativo sull’assegno universale per i figli previsto dalla scorsa legge di Bilancio e recepito nel ddl delega approvato la scorsa primavera. Il testo disciplina l’entrata in vigore strutturale del nuovo strumento, dopo la fase “ponte” iniziata a luglio solo per autonomi e disoccupati. La prima sorpresa (anticipata da Avvenire nei giorni scorsi) è che la versione strutturale dell’assegno partirà non a gennaio ma solo a marzo

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