Cronaca

“Bambina ha diritto alle sue due madri anche dopo la separazione”, la decisione del tribunale

"Deve essere tutelato l'interesse della minore"

Negata la cancellazione del genitore non genetico, è questa la decisione presa dal tribunale di Bari in merito al caso scoppiato negli Stati Uniti: “Una bambina ha diritto alle sue due madri anche dopo la loro separazione”.

Tribunale di Bari, negata la cancellazione del genitore non genetico

La decisione del tribunale di Bari si è basata sul caso di una bambina di 5 anni nata negli Stati Uniti: “Deve essere tutelato l’interesse della minore, che deve poter fruire del diritto di essere mantenuta, istruita, educata ed assistita moralmente da entrambe le persone che considera di fatto suoi genitori e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso”.

La decisione

“Una bambina ha diritto alle sue due madri anche dopo la loro separazione”, questa la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato l’istanza di parziale rettifica dell’atto di nascita di una bambina, figlia di due madri, nata nel 2017 negli Stati Uniti con la maternità surrogata.

Nell’istanza si chiedeva la cancellazione del nome di una delle due mamme, quella senza legami genetici con la figlia. Secondo i giudici, “il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità nella formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione”.

Secondo i giudici baresi, sulla base anche di una sentenza della Corte Costituzionale del 2021, “il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità nella formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale, sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione”.

La rottura

La “rottura della relazione sentimentale delle componenti della coppia genitoriale non assume rilievo – spiega il Tribunale – , poiché non fa venir meno il valore del progetto di genitorialità condivisa. Ed invero, tale progetto, superate le iniziali situazioni di conflittualità che caratterizzano ogni separazione, dovrà essere comunque attuato, avendo la piccola diritto alla continuità del legame affettivo con entrambe le madri”.

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