Cronaca

Beve spritz mentre lavora, licenziato. Il giudice: “Non era ubriaco”

Beve lo spritz durante i turni di lavoro, così l’azienda lo licenzia. Il giudice però annulla il provvedimento con questa motivazione: “Non era ubriaco”. Ha ottenuto quindi i sei mesi di arretrati ma non il reintregro poiché l’assunzione di alcolici è vietata per il personale di pilotaggio. La storia arriva da Venezia.

Venezia, beve spritz durante il lavoro: licenzia ma il giudice annulla il provvedimento

La storia arriva da Venezia e vede come protagonista un ex motoscafisca di un’azienda di servizio di trasporto di persone. Viene licenziato perché durante i turni di lavoro beveva lo spritz. Il giudice però annulla il provvedimento con la motivazione: “Non era ubriaco” e fa pagare tutti gli arrestati ma non il reintregro poiché l’assunzione di alcolici è vietata per il personale di pilotaggio.

È la sentenza pronunciata sul ricorso dell’uomo dopo che i colleghi avevano testimoniato come il pilota si fermasse al bar per gustarsi un bell’aperitivo. Il caso fu aperto nel giugno dell’anno scorso quando fu licenziato senza essere mai stato in stato di ebbrezza: questo ha portato il Giudice del Lavoro a confermare l’illegittimità del licenziamente e a condannare l’azienda con un risarcimento di sei mensilità.

Si legge: “Nella contestazione disciplinare la società ha fatto riferimento all’ipotesi dell’ubriachezza e nella lettera di licenziamente si è limitata a rilevare confermata l’assunzione con regolarità di bevande alcoliche in orario di lavoro evidenziando che tale comportamento, per il ruolo svolto dal ricorrente, costituiva comportamento in grado di ledere il vincolo fiduciario. L’impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua discolpa (…) Dunque né la legge né il contratto prevedono alcuna sanzione” per il caso in cui il comandante beva “ma senza trovarsi in stato di ubriachezza”.

“Si ritiene che la responsabilità e quindi la diligenza connessa alla conduzione dei natanti della portata di circa 300 passeggeri implichi la necessità di astenersi durante l’orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni di comandante dall’assunzione di sostanze alcoliche: non solo non si deve essere ubriachi ma altresì non ci si deve porre nella condizione di poterlo essere. E non può imporsi alla società datrice di lavoro di avvalersi di un comandante che durante l’orario di lavoro si allontani dall’imbarcazione per assumere alcolici e si metta poi alla conduzione”.

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