Economia

Bonus 1600 euro piĆ¹ 2400 euro: doppio pagamento in arrivo

Quando arriva il doppio pagamento per bonus 1600 euro e bonus 2400 euro e a chi spetta

Bonus 1600 euro e bonus 2400 euro in arrivo. Cā€™ĆØ finalmente la data di accredito a luglio 2021. Ecco quando arriverĆ  il pagamento delle indennitĆ  contenute nel Decreto Sostegni bis e a quali categorie di lavoratori sono destinate.

Bonus 1600 euro piĆ¹ 2400 euro: la data del doppio pagamento

Il pagamento del bonus 1600 euro e del bonus 2400 euro arriverĆ , venerdƬ 23 luglio 2021, per quei beneficiari che hanno chiesto le indennitĆ  col primo Decreto Sostegni e aspettano ancora lā€™erogazione.Il bonus 2400 euro, cosƬ come il bonus 1600 euro, ĆØ un contributo economico nato per sostenere categorie lavorative in difficoltĆ  come quelle del turismo, delle terme o del mondo dello spettacolo. Settori economici gravemente danneggiati dal Covid.Lā€™accredito da da 4mila euro ĆØ una formula che lā€™Inps aveva giĆ  adottato, lo scorso 9 luglio, per pagare chi attendeva i bonus 2400 euro e aveva diritto in automatico anche al riconoscimento del bonus 1600 euro.Il Decreto Sostegni bis, infatti, ha fissato due procedure per ottenere lā€™indennitĆ  da 1600 euro:

  • pagamento automatico per chi ha giĆ  ricevuto i bonus 2400 euro
  • pagamento dopo una domanda da presentare online attraverso il servizio messo a disposizione dallā€™Inps, seguendo le indicazioni contenute in questa guida

Lā€™accredito delle indennitĆ  puĆ² essere controllato sul fascicolo previdenziale, lā€™area privata dal sito INPS accessibile con le credenziali usate per registrarsi sul portale: PIN del dispositivo, SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identitĆ  elettronica)

Bonus 1600 euro: a chi spetta il pagamento

Il bonus 1600 euro spetta a queste categorie di lavoratori:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
    • 30 giornate di lavoro
    • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendenteĀ alla data del 26 maggio 2021
    • ammessi anche quelli che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio Ā 2021
    • 30 giornate di lavoro
    • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendenteĀ alla data della domanda
  • intermittenti;
    • lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
    • 30 giornate di lavoro
    • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
  • autonomi occasionali;
    • titolari di contratti occasionali Ā art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021
    • senza contratto alla data del 26 maggio 2021
    • giĆ  iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio e con almeno 1 contributo mensile versato
  • incaricati di vendita a domicilio;
    • reddito annuo Ā 2019 superiore a 5000 euro
    • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26.5.2021
    • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennitĆ  di disponibilitĆ 
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
    • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 26.5.2021 per almeno 30 giorni
    • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018 senza contratto alla data del 26.5. 2021
  • lavoratori dello spettacolo;
    • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 26.5.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro
    • OPPURE Ā almeno 7 contributi giornalieri Ā nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superore a 35mila euro
    • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 26.5.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

 

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