CronacaEconomia

Bonus baby sitter in alternativa al congedo parentale anche in caso di cassa integrazione parziale dell’altro genitore

Bonus baby sitter in alternativa al congedo parentale anche in caso di cassa integrazione parziale dell’altro genitore. Con la circolare 73/2020, l’Inps ha integrato le informazioni fornite nel messaggio 2350/2020 e contestualmente ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus in alternativa al congedo parentale, e ha chiarito la compatibilità con la cassa integrazione.

Bonus baby sitter possibile alternativa al congedo parentale

Per il periodo residuo di fruizione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggettia mmessi al beneficio.


Il testo completo della circolare Inps


Ambito soggettivo dei bonus

I bonusper i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi perl’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell’emergenza:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi non iscritti all’INPS

Possibilità di presentare più domande

Secondo la nuova circolare, nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamentea tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio sipotrà indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori didodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che saràpresentata all’INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo hapercepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto apercepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di 1.200 euro).

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