Cronaca

Per la Cassazione anche uno solo schiaffo รจ da considerarsi reato

La Cassazione stabilisce che anche un solo schiaffo puรฒ essere considerato come percossa e quindi come reato punibile dalla legge.

รˆ reato dare anche un solo schiaffo a una persona: lo dice la Cassazione

Anche uno schiaffo รจ idoneo a configurare il reato di percosse, salvo che il gesto non provochi una malattia ricadendosi, in tal caso, nel reato di lesioni. Il termine “percuotere” di cui all’art. 581 c.p., infatti, รจ assunto nel suo significato piรน lato,ย comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica.
  • Percossa o ingiuria reale
  • La vicenda
  • Percosse in caso di ogni manomissione violenta dell’altrui persona
  • Percosse: sufficiente uno schiaffo a integrare il reato

Percossa oย ingiuriaย reale

La percossa รจ “declassabile” aย ingiuriaย realeย soltanto se il gesto รจ espressione di unaย violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico, e diretto, in modo palese, a manifestare disprezzo, senza una sia pur minima sofferenza fisica e con l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nellaย sentenzaย n.ย 27737/2019ย (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato di percosse nei confronti di una donna.

Il fatto

In Cassazione, l’imputato deduceย l’insussistenza del reatoย sia dal punto di vista della condotta, mancando la prova che si sia prodotta sofferenza fisica allaย persona offesa, sia sotto il profilo del dolo generico, poichรฉ egli non intendeva colpirla, ma si รจ reso autore di una reazione inconsulta all’azione della donna che tentava di strappargli di mani un foglio durante l’alterco alla radice del reato.
Al piรน, ritiene si configuri un’ipotesi di “ingiuriaย reale”, in presenza di un semplice contatto fisico e manifesto disprezzo e sofferenza morale.

Percosse in caso di ogni manomissione violenta dell’altrui persona

Il ricorso viene giudicato inammissibile dagli Ermellini che ritengono, invece, corretta la giurisprudenza menzionata dal giudice d’appello sullaย configurabilitร  del reato di percosseย in presenza di una qualsiasi manomissione della persona.
Si รจ piรน volte affermato, spiega la Cassazione, che il termine “percuotere” previsto dall’art. 581 c.p.p. non รจ assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello piรน lato,ย comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisicaย (cfr. ex multis Cass., n. 4272 /2015).
Non si รจ dunque in presenza di una c.d.ย ingiuriaย realeย che, invece, si configura solo quando le percosse non manifestino una violenza di entitร  inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito diย arrecare sofferenza morale o disprezzo.

Anche uno schiaffo รจ da considerarsi come percossa

Il Collegio, inoltre, ritiene di condividere le conclusioni a cui si รจ giunti in vicenda analoga a quella oggetto di giudizio secondo cui, “ai fini della configurabilitร  del reato di cui all’art. 581 c.p., nella nozione di percosse rientranoย anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona,ย purchรจ non siano produttivi di malattiaย (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entitร  inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato diย ingiuriaย c.d. reale)” (cfr. Cass. n. 43316/2014).
La percossa, in special modo lo schiaffo, per poter presentare il carattere dell’ingiuria, deve essere espressione di unaย violenza simbolica, costituita da leggero contatto fisico, e diretta, in modo palese, a manifestare disprezzo, evitando una sia pur minima sofferenza fisica (cfr. Cass., n. 12674/2010) e manifestando l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale.
Nel caso di specie, la contestazione parla di uno schiaffo assestato dal ricorrente sulla guancia sinistra e i giudici di merito hanno ben chiarito iย margini concretiย di manifestazione violenta della condottaย ascritta all’imputato, senza che possa rientrarsi, dunque, in alcun modo in una ipotesi diย ingiuriaย reale.
Appaiono inconferenti le giustificazioni addotte dall’imputato, in particolare quella secondo cui non vi sarebbe prova di sofferenza fisica dellaย persona offesa.
Infatti, ribadisce il Collegio, ai fini della configurabilitร  del reato di percosse, รจ sufficiente, trattandosi diย reato di meraย condotta, l’idoneitร  della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrreย un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il “discrimen” rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (cfr. Cass., n. 38392/2017).

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