Cronaca

Chiama una collega “lesbica”, per la Cassazione va licenziato

Un uomo ha chiamatolesbica” una collega, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Tper spa, e ha dichiarato che il dipendente va licenziato in tronco. Inoltre, è stato riconosciuto il “comportamento inurbano” dell’uomo.

Chiama una collega “lesbica”, per la Cassazione va licenziato

La Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla Tper spa, una società emiliana di trasporto pubblico, che aveva richiesto il licenziamento immediato, per “giusta causa” e senza alcuna indennità, di uno dei suoi autisti. Il dipendente aveva avuto un comportamento offensivo verso una collega, che aveva da poco partorito due gemelli, con commenti irrispettosi come: “Hai avuto dei figli anche tu? Non eri lesbica? Come hai fatto a restare incinta?”.

La donna aveva presentato un esposto alla Tper spa, la quale aveva stabilito che il comportamento del dipendente era “gravemente lesivo dei principi del Codice etico aziendale” e delle “regole di civile convivenza”, decidendo di procedere con il licenziamento immediato.

Licenziamento giudicato eccessivo

Tuttavia, nel 2020, la Corte di Appello di Bologna aveva giudicato il licenziamento in tronco eccessivo per il comportamento definito “solo un comportamento inurbano”, ordinando alla Tper di versare all’autista 20 mensilità. Secondo i giudici, il licenziamento senza indennità e preavviso sarebbe stato sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento.

La decisione della Cassazione

La Cassazione non ha concordato con la sentenza della Corte di Appello di Bologna riguardo al comportamento dell’ex dipendente della Tper spa. Infatti, oltre a riconoscere l’atteggiamento “inurbano” del lavoratore, ha anche aggiunto l’aggravante di discriminazione sul luogo di lavoro. Nella sentenza si legge:

Risulta infatti innegabile che l’evoluzione della società negli ultimi decenni abbia portato all’acquisizione della consapevolezza che qualunque orientamento sessuale meriti rispetto e attiene a una sfera intima e riservata della persona. L’intrusione in tale sfera con modalità di scherno in ambiente di lavoro e alla presenza di utenti non può essere considerata solo una “condotta inurbana” ma una vera e propria discriminazione da sanzionare con il licenziamento in tronco“.

La Cassazione cita il Codice delle Pari Opportunità

Questo comportamento – prosegue il verdetto – è contrario non solo alle regole della buona educazione e del vivere civile, ma anche alle norme da rispettare sul lavoro“. La Cassazione ricorda infatti che il Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna considera come discriminazione anche le molestie, ossia comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità dei lavoratori e di creare un clima ostile e degradante. In conclusione, quindi, la Cassazione ha ordinato alla Corte di appello di rivedere la sua decisione verificando la sussistenza della giusta causa per il licenziamento.

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