Controlli più rigidi e sanzioni elevate per i trasferimenti di contante: tutte le novità del decreto governativo. La bozza, che sarà esaminata oggi, lunedì 9 dicembre, dal Consiglio dei ministri: cosa prevede e cosa cambia.
Controlli e sanzioni sui trasferimenti di contante: le novità del decreto
Si profila un inasprimento delle norme riguardanti il trasferimento di denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. La bozza del decreto legislativo, che sarà esaminata oggi, lunedì 9 dicembre, dal Consiglio dei ministri, prevede misure più severe. Tra le novità, si segnalano sanzioni più pesanti, un inasprimento dei sequestri e la facoltà per le autorità di trattenere il denaro in caso di violazioni degli obblighi di dichiarazione o sospetti di possibili legami con attività criminali.
Questo provvedimento, composto da quattro articoli, introduce modifiche tecniche alla normativa sul mercato dell’oro risalente al 2000 e a un decreto legislativo del 2008 riguardante le disposizioni in materia valutaria. Per quanto concerne il denaro contante, rimane l’obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale con somme pari o superiori a diecimila euro. Si specifica, inoltre, che l’obbligo non è considerato adempiuto non solo in caso di informazioni errate o incomplete, ma anche “se il denaro contante non è reso disponibile per i controlli”.
In generale, il decreto legislativo aggiorna la definizione di “contante”: non si limita più a banconote e monete, ma include anche strumenti negoziabili al portatore, come traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, e carte prepagate non nominative.
Il sequestro del denaro contante
Secondo la bozza del decreto legge, viene introdotto un nuovo articolo che stabilisce che “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza possono trattenere il denaro” nel caso in cui non siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, in tutto o in parte, o “se emergono indizi che il denaro contante, sia esso accompagnato o meno, indipendentemente dall’importo, potrebbe essere collegato a attività illecite”. Il sequestro temporaneo, che può avvenire “anche per somme di denaro contante, accompagnate o meno, inferiori a diecimila euro”, ha una durata massima di trenta giorni, con possibilità di estensione fino a novanta giorni in situazioni particolari, ed è finalizzato a identificare “gli elementi necessari per l’applicazione della legge penale”.
Controlli, sequestri e sanzioni
Passiamo ora ai controlli. Oltre a quelli casuali, questi potranno essere effettuati anche sulla base di un’analisi dei rischi, utilizzando anche strumenti informatici. I dati e le informazioni raccolti potranno essere impiegati per scopi fiscali. Inoltre, viene abolita la soglia di diecimila euro per il sequestro del denaro contante trasferito o in fase di trasferimento, e i limiti per il sequestro vengono aumentati (le attuali percentuali del 30% e 50% sull’importo eccedente salgono a 50%, 70% e 100%). Il sequestro può avvenire anche in presenza di “informazioni errate o incomplete”. L’importo del sequestro non può essere inferiore a 900 euro e non superare un milione di euro. Infine, le sanzioni vengono inasprite, partendo da un minimo di 900 euro anziché 300.
Il sistema di monitoraggio
L’intento di queste misure è garantire l’implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio sul denaro contante. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme alla Guardia di finanza, scambiano informazioni tramite il sistema di Informazioni doganali (Sid) con le autorità competenti degli altri Stati membri, ciascuna secondo le proprie competenze. Lo scorso settembre, il Consiglio dei ministri aveva già aggiornato le normative relative al trasferimento di denaro contante e non solo.