Cronaca

Coronavirus, disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti: l’ordinanza

Coronavirus, nuova ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti

Con riferimento a tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata, sono attuate le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni e ai provvedimenti autorizzativi vigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e le altre disposizioni di seguito richiamate:

  • 1.1 con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto disposto nel presente provvedimento e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, giuste autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, è aumentata nella misura massima del 20%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132 nonché della normativa ambientale, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti tecnici impiantistici.
  • Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche alle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le quantità massime fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
  • Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) – e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosimentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi.
  • I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna. –
  • I termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all’art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all’art.5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa, dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo, una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.
  • Sono consentiti gli interventi avviati e tutt’ora in corso sul territorio regionale, inerenti alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la Giunta Regionale della Campania Il Presidente gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.
  • I titolari degli impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione di Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990, in cui devono essere esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga, all’Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all’ARPAC e ai Vigili del fuoco, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
  • il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento alla DGR 223/2019, al D.Lgs. 81/2008, nonché delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
  • la compatibilità delle modifiche proposte con i limiti tecnici impiantistici ed il rispetto dei limiti emissivi indicati nell’autorizzazione ambientale;
  • la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
  • il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; –
  •  la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
  • l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
  • il rispetto dei limiti emissivi (aria, acqua, rumore) e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti;
  • gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell’impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc…) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa. Giunta Regionale della Campania Il Presidente
  •  A fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure e dell’interesse pubblico alle stesse sotteso, non sono dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie.
  • E’ demandato agli Uffici regionali e agli Enti territorialmente competenti la verifica della completezza formale degli atti ed attestazioni pervenute dai soggetti interessati.
  • Sono demandate all’ARPAC, ferme restando le competenze degli enti preposti al controllo e alle sanzioni in materia di autorizzazioni ambientali in via ordinaria, le attività di monitoraggio sulla corretta osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
  • Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione dalla data di pubblicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale, oltre i successivi trenta giorni necessari al ripristino dell’ordinario servizio pubblico di gestione dei rifiuti. La presente ordinanza è notificata alle Province della Campania e alla Città Metropolitana, ai Comuni della Campania e agli Enti d’Ambito degli ATO Rifiuti, ai Prefetti, all’ARPAC, alla Direzione Regionale ed ai Comandi Provinciali dei VVFF, alle ASL della Regione Campania, è comunicata all’Unità di Crisi regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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