Economia

Coronavirus, l’Inps liquida le indennità respinte a seguito del riesame delle domande

Circa 42mila persone tra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l’indennità Covid-19 a seguito del riesame delle domande. È quanto disposto dall’Inps, che ha concluso il riesame d’ufficio delle domande relative al mese di marzo 2020 che erano state in precedenza respinte e che riguardano, nello specifico, 19mila titolari di assegno di invalidità e 23mila lavoratori stagionali.

42mila persone riceveranno l’indennità Coronavirus dall’Inps

Le domande saranno poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020.

Indennità per lavoratori dello spettacolo

Una indennità è prevista dal Decreto Rilancio anche per i lavoratori dello spettacolo: a loro sono destinati 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020. Le domande dovranno pervenire online; coloro che possiedono il requisito dei 30 contributi giornalieri e hanno già presentato domanda, per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.

Titolari di assegno di invalidità

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infine, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità Covid-19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.

Titolari di Reddito di cittadinanza

Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.

In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità Covid-19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione L’Inps, infine, precisa che le indennità Covid-19 sono incompatibili con il Reddito di Emergenza.


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