Cronaca

Coronavirus, nuova ordinanza per attività e servizi di ristorazione

Coronavirus, arrivano ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nuova ordinanza per le attività e servizi di ristorazione.

Ordinanza per attività e servizi di ristorazione

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e  regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione  della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32  del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:

  •  sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie,  ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla  pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore  22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna  a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,  confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle  prescrizioni di cui al successivo punto 2;
  •  sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria  e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare  misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica  ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui  al successivo punto 2.
  •  È fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente  punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel  protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e  sostanziale.
  •  Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile  2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di  vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi  commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi  nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i  distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
  • Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui
    al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19,
    l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro
    400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o
    dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).

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