Cronaca

Covid in Campania: stop delle attività dalle 23 alle 5 del mattino e divieto di spostamenti tra le provincie. La nuova ordinanza

La nuova ordinanza, che impone il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, sarà valida a partire dal 23 ottobre fino al prossimo 13 novembre

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato la nuova ordinanza, la numero 83 del 22 ottobre 2020, con la quale dispone la chiusura tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo a partire dal 23 ottobre fino al prossimo 13 novembre.

Inoltre l’ordinanza impone il divieto di spostamento dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania per l’intero arco della giornata.

Scatta il coprifuoco in Campania: la nuova ordinanza di De Luca

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:

  • è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;
  • fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
  • per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

L’autocertificazione

La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.


L’Ordinanza


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