Cronaca

Green pass per tutti i lavoratori, sì unanime del Consiglio dei ministri al decreto

Green pass sui luoghi di lavoro, decreto legge approvato all'unanimità. La riunione si è conclusa alle ore 18:20 dopo un'ora e venti

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge per l’estensione del Green  pass a tutti i luoghi di lavoro. La riunione si è conclusa alle ore 18:20 ed è durata in tutto un’ora e venti minuti. Quello per l’estensione dell’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro è “un decreto per continuare ad aprire il Paese“.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi ai suoi ministri in apertura di Cdm. “Vogliamo rendere i luoghi di lavoro più sicuri, e rendere ancora più forte la campagna di vaccinazione. Un utilizzo ancora più significativo del green pass ci aiuterà ancora di più”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Decreto green pass approvato all’unanimità

Il nuovo decreto sul Green pass obbligatorio sui posti di lavoro, sia pubblici che privati, entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre. Lo hanno comunicato i ministri della Salute Roberto Speranza, della Funzione Pubblica Renato Brunetta e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini durante la riunione con i governatori. Vediamo insieme cosa prevede la bozza del decreto sul Green pass.

Nella bozza del provvedimento è scritto che “al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde“.

 

Gli addetti ai controlli

Per i controlli è specificato che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni“. Per i lavoratori esterni “verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro“.
I datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi“.


LA BOZZA INTEGRALE DEL TESTO


Le sanzioni

Il personale delle amministrazioni, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Green pass nel settore privato: chi è obbligato ad averlo

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde” questo è quanto si legge nella bozza del decreto sul Green pass obbligatorio a lavoro.


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Controlli e sanzioni nel settore privato

I datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi“.

Sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.

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