Divorzio: assegno più alto all’ex moglie che rinuncia agli studi per i figli

Divorzio: la Cassazione parla di assegno più alto all’ex moglie che rinuncia agli studi per i figli. Ecco cosa c’ĆØ da sapere sul caso in questione.
L’ex moglie abbandona gli studi per i figli? L’assegno aumento
LaĀ CassazioneĀ con l’ordinanza n. 31359/2019 (sotto allegata)Ā accoglie i motivi del ricorso di una ex moglie in cui evidenzia il mancato esame e valutazione da parte della Corte di merito della diversa situazione economica delle parti e del fatto che la stessa abbia rinunciato agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.
Gli Ermellini, rilevando la violazione di un importante principio sancito dalla SU n. 18287/2018, cheĀ nel quantificare l’assegno diĀ divorzio, aventeĀ funzione perequativa e assistenziale, il giudice deve tenere conto anche del contributo apportato dal richiedente alla conduzione familiare e al patrimonio comune.
Assegno diĀ divorzio pari a mille euro
La Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione dell’appellante fissa a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla ex moglie l’assegno divorzile di 1000 euro, oltre rivalutazione Istat.
Il ricorso dell’ex moglie: violazione art. 5 legge
Ricorre in Cassazione la ex moglie affidandosi a cinque motivi di ricorso con cui lamenta:
- la violazione dell’art 5 dellaĀ legge sul divorzioĀ n. 898/1970 perchĆ© la corte non ha tenuto conto dellaĀ disparitĆ economicaĀ esistente tra le parti e del fatto che ha rinunciato all’universitĆ per occuparsi della figlia;
- ilĀ mancato esame delle situazioni economicheĀ delle parte;
- la violazione degli artt. 2909 c.c, 112 e 329 c.p.c visto che il diritto all’assegno divorzile, mai contestato dal marito, ĆØĀ statoĀ oggetto di accertamento passato in giudicato;
- la mancata valutazione del criterio del tenore di vita;
- la violazione degli artt. 2909 cc, 112 e 329 c.p.c, per aver fissato la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento delĀ matrimonio, quando nulla eraĀ statoĀ dedotto con l’atto di appello.
La Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti invece gli altri tre, rinviando la causa alla Corte di Appello, affinchĆ© provveda all’accertamento omesso, comparando i redditi dei due coniugi.
Per quanto riguarda l’omessa considerazione della disparitĆ economica esistente tra i coniugi e il mancato esame delle rispettive situazioni economiche delle parti, gli Ermellini li ritengono fondati e li esaminano congiuntamente. In effetti la Corte d’Appello non ha comparato i redditi dei coniugi, violando cosƬ un importante principio sancito dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 che riconosce all’assegno diĀ divorzioĀ unaĀ funzione assistenziale e perequativa, disponendo a tale fine che “il giudizio deve essere “espresso, in particolare, alla luce di unaĀ valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti,Ā in considerazione delĀ contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiareĀ ed allaĀ formazione del patrimonio comune,Ā nonchĆ© di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata delĀ matrimonioĀ e d all’etĆ dell’avente diritto.”