Almanacco

Il 6 giugno del 2016 entrò ufficialmente in vigore la legge sulle unioni civili, una grande svolta

Su proposta della senatrice Cirinnà si diede il via libera alla legge sulle unioni civili, pubblicato il giorno 21 maggio dalla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una vera e propria svolta per i conviventi e coppie maggiorenni omosessuali.

6 giugno 2016: si diede il via libera alla legge sulle unioni civili

Il 6 giugno del 2016 entrò in vigore la legge 20 maggio 2016, n° 76 che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze.

Tale testo, denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, dopo l’approvazione definitiva del Parlamento l’11 maggio del 2016 e la promulgazione del Capo dello Stato il 20 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 21 maggio, attribuisce uno status giuridico, per molti aspetti analogo a quello riconosciuto al matrimonio, alle coppie maggiorenni omosessuali e disciplina anche la convivenza di fatto tra persone, sia etero che dello stesso sesso.



Fatti antecedenti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella firmò la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto, promossa dalla senatrice del PD Monica Cirinnà. Mentre, il 6 giugno entrò in vigore e il 23 luglio venne firmato il decreto attuativo.

Stando a quanto riporta “Il Post”, il percorso della legge fu molto complicato sia al Senato sia alla Camera. C’era e c’è chi avrebbe voluto una legge più coraggiosa, che prevedesse la stepchild adoption e che non definisse l’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”, ma come “matrimonio”. E c’era chi invece avrebbe voluto una legge più restrittiva o non l’avrebbe voluta affatto.


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Il testo finale per il riconoscimento delle unioni civili nacque, alla fine, da un accordo tra il Partito Democratico e il Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano.

La legge

La legge definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”. Per contrarla bisogna essere “due persone maggiorenni dello stesso sesso” e bisogna fare una dichiarazione pubblica davanti a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La dichiarazione viene registrata nell’archivio dello stato civile.


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L’unione civile è un legame diverso dal matrimonio fra persone di sesso diverso, anche se presenta molti doveri e diritti in comune.

Le differenze, oltre alla definizione, sono che non è presente l’obbligo di fedeltà, quello di attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di sciogliere l’unione (bastano tre mesi), di fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione e non è prevista la possibilità di sciogliere l’unione nel caso in cui non venga “consumata” (cioè nel caso in cui i due partner non abbiano mai fatto sesso).



Non c’è, soprattutto, la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner, la stepchild adoption, prevista nella stesura iniziale della proposta e motivo che spinse alcune parti della sinistra a non sostenerla.