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Esame da avvocato: due prove orali e niente scritto

Approvato oggi in Consiglio dei ministri il decreto legge per o svolgimento dell'esame di abilitazione

L’esame da avvocato si farà, approvato il decreto presentato dal neo Ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Niente scritto ma solo due prove orali, a breve verranno comuncate le date: ecco cosa cambia

L’esame da avvocato si farà: ecco cosa cambia

Nessuna prova scritta, ma 2 esami orali, candidato in presenza nella sede d’esame, commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova e molte più sottocommissioni: sono questi i cambiamenti previsti per lo svolgimento dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, previsti nel decreto legge approvato in Consiglio dei ministri.

Le date

La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo dl. Le nuove modalità d’esame saranno valide esclusivamente per l’anno in corso.

Le modalità di esame

Le due prove orali, saranno finalizzate, rispettivamente, alla valutazione delle competenze che, di norma, vengono espresse con lo scritto. Il candidato sarà presente nella sede d’esame: gli uffici giudiziari della Corte d’appello o i locali dei Consigli dell’Ordine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, mentre la commissione sarà collegata da remoto.

Le date

Almeno 20 giorni prima, a ogni candidato verrà inviata comunicazione dell’ora e del luogo dove presentarsi. Per quanto riguarda la prima prova orale, il candidato potrà scegliere una materia tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti: diritto civile, penale o amministrativo. Per ogni quesito, dovrà scegliere tra 3 buste numerate e sigillate.

Il primo orale

Il primo orale durerà un’ora dalla dettatura del quesito: mezz’ora per l’esame preliminare, l’altra mezz’ora per la discussione. Nella fase di studio del quesito, si potrà consultare codici, anche annotati con la giurisprudenza e prendere appunti. Dopo i primi 30 minuti, i codici saranno ritirati dal segretario. Dopo ogni discussione, la sottocommissione si ritirerà in camera di consiglio e poi comunicherà l’esito al candidato.

La seconda prova

Sarà ammesso alla seconda prova solo chi ottiene un punteggio di almeno 18 punti. Il secondo esame orale si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dal primo, durerà tra i 45 e i 60 minuti per ogni candidato, e dovrà essere sostenuto davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’appello. Per questa prova le materie saranno 5 (una tra diritto civile e diritto penale, una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, 3 tra diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, oltre a ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati).

Sarà giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Cosa succede se c’è un positivo

In caso di positività al Covid-19 o di sintomi compatibili, o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando un’istanza al presidente della sottocommissione, con tutta la documentazione. La prova si dovrà svolgere entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento. Per consentire di svolgere le 2 prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.

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