Economia

Fallimento che cos’รจ e quali le conseguenze – le procedure fallimentari

Che cos’รจ il fallimento? E la procedura fallimentare? Quali sono le conseguenze?ย L’istituto del โ€œfallimentoโ€ รจ regolato dal r.d. n. 267 del 16/03/1942 (Legge Fallimentare), che detta una disciplina che, negli anni, ha subito profonde modifiche volte ad adeguarla al diritto nazionale e comunitario, in un’ottica non solo “punitiva”, ma tesa a garantire (nei limiti del possibile) la conservazione dell’impresa come complesso produttivo e la semplificazione ed accelerazione delle procedure.

In data 10 gennaio 2019, รจ stato approvato in via definitiva il nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza“, che ha ridisegnato in maniera sostanziale l’istituto. La maggior parte delle sue disposizioni, tuttavia, entrerร  in vigore solo decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo quindi le regole che sono attualmente in vigore.

Presupposti per la declaratoria di fallimento

Per poter dichiarare il fallimento, la legge richiede il concorso di due presupposti: uno soggettivo e l’altro oggettivo.

Fallimento: il presupposto soggettivo

Quanto al presupposto soggettivo, l’art. 1 della L.F. individua tra gli assoggettabili al fallimento gli imprenditori che esercitano un’attivitร  commerciale, escludendo gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.

Con la riforma del 2006, il legislatore ha rimodellato il concetto di piccolo imprenditore, per restringere il numero dei soggetti assoggettabili alle procedure concorsuali, escludendo dalla categoria gli esercenti un’attivitร  commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente:

  1. hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300.000 euro;
  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attivitร  se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Tali limiti possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia in base alle variazioni degli indici ISTAT.

Il presupposto oggettivo

Per quanto riguarda invece il presupposto oggettivo, l’art. 5 del r.d. n. 267/1942 dispone che l’imprenditore, per essere dichiarato fallito, deve trovarsi in stato d’insolvenza tale da non poter piรน soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Secondo la giurisprudenza di legittimitร ,ย “lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito dei venir meno delle condizioni di liquiditร  e di credito necessarie alla relativa attivitร ”ย (Cass. n. 4789/2005).

Una piรน recente Cassazione (Sez. 6 civile, ordinanza n. 12652/2013) ha ulteriormente precisato che lo stato d’insolvenzaย โ€œโ€ฆ consiste nell’oggettiva impossibilitร  in cui si trova l’imprenditore, con riferimento al momento della dichiarazione medesima, di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquiditร  e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni. Pertanto, le circostanze inerenti alla concreta sussistenza o meno di una o piรน obbligazioni rimaste inadempiute, al loro ammontare, al rapporto fra passivo ed attivo dell’impresa, alla possibilitร  o meno di estinguere i debiti dopo la dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attivitร , se nonpossono considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell’affermazione o negazione dello stato d’insolvenza, costituiscono, d’altra parte, elementi presuntivi idonei ad evidenziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno dell’indicata obiettiva incapacitร  dell’imprenditore a fronteggiare i propri impegni. (Cass. 3250/73; Cass. 1036/72; Cass. 1274/78 ; Cass. 4727/04; Cass. 9253/12).

Dichiarazione di fallimento: l’iniziativa

La riforma del 2006 รจ intervenuta significativamente sull’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Secondo quanto stabilito dall’art. 6 del r.d. n. 267/1942, come sostituito dall’art. 4 del d. lgs. n. 5/2006, il fallimento viene dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piรน creditori o su richiesta del pubblico ministero.

L’art. 6 della L.F. novellato ha eliminato ogni riferimento all’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimento, ipotesi circoscritta e permessa solo nei casi contemplati e delineati dal successivo art. 7, che prevede l’iniziativa del pubblico ministero quando: l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, o dalla fuga, irreperibilitร  o latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo o perchรฉ segnalata dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Obblighi dell’imprenditore che chiede il fallimento

L’art. 14 della L.F. sancisce determinati obblighi a carico dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento, tra cui il deposito, presso la cancelleria del tribunale: delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti o, se l’impresa ha avuto minore durata, dell’intera esistenza della stessa; uno stato particolareggiato ed estimativo delle attivitร ; nonchรฉ l’elenco nominativo dei creditori (e dei rispettivi crediti) l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi (il d.lgs 12/09/2007 n. 169 ha sostituito il termine ultimi tre โ€œanniโ€) e di coloro che vantano diritti reali e personali sui beni in suo possesso (e relativi titoli da cui sorgono i rispettivi diritti).

Cancellazione dal registro delle imprese

Gli imprenditori, individuali e collettivi, possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si รจ manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, inoltre รจ prevista la facoltร  per il creditore o il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attivitร ’ da cui decorre il termine sancito dal primo comma (art. 10).

Fallimento dell’imprenditore defunto

Alle stesse condizioni รจ sottoposto il fallimento dell’imprenditore defunto (art. 11), che puรฒ avvenire anche su richiesta dell’erede, purchรฉ non vi sia stata giร  la confusione del cespite ereditario con il suo patrimonio. L’art. 12, infine, prevede che nel caso di decesso dell’imprenditore successivo alla dichiarazione di fallimento, la procedura prosegua nei confronti degli eredi, anche con beneficio d’inventario.

Competenza per il fallimento

Secondo il primo comma dell’art. 9 L.F., il fallimento รจ dichiarato dal tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

Gli organi del fallimento

Ilย tribunale fallimentareย (art. 23 L.F.) รจ investito dell’intera procedura e provvedeย alla nomina, revoca o sostituzione degli organi del fallimento (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori), soggetti su cui la riforma del 2006 ha profondamente inciso, ridimensionato il ruolo del giudice delegato ed attribuendo maggiore autonomia al curatore e al comitato dei creditori.

Sulla base del nuovo testo dell’art. 25 L.F.,ย il giudice delegato, in passato deputato a dirigere e gestire le operazioni del fallimento, oggi esercita “funzioni di vigilanza e controllo sulla regolaritร  della procedura”, mantenendo il potere di approvare il programma di liquidazione e di pronunciarsi sulle domande di ammissione al passivo dei creditori .

Ex art. 31 L.F.ย il curatoreย ha invece mantenuto la funzione di amministrare il patrimonio fallimentare, compiendo tutte le operazioni necessarie per la gestione dellaย procedura. Inoltre, grazie alla riforma 2006, รจ competente all’apposizione dei sigilli sui beni del debitore ed alla formazione del progetto di stato passivo, prima attribuito al giudice delegato, oltre alla redazione dell’inventario, alla compilazione dell’elenco dei creditori (con l’indicazione dei rispettivi crediti, dei diritti di prelazione e degli eventuali altri diritti), nonchรฉ alla redazione del bilancio dell’ultimo esercizio.

รˆ chiamato, altresรฌ, unitamente alย comitato dei creditoriย ad un ruolo piรน autonomo, finalizzato a compiere le scelte piรน opportune per una migliore gestione della procedura, sottoย la vigilanza (e non piรน sotto la direzione) del giudice delegato e del comitato dei creditori.

In passato chiamato solamente a fornire il proprio parere nei casi obbligatori e su richiesta del curatore, il comitato dei creditori ha acquisito, con la novella del 2006, nuove competenze, nell’ottica di realizzare una concreta operativitร  dello stesso sin dall’avvio della procedura fallimentare. Nominato dal giudice delegato, entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il comitato รจ composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata, con compiti di vigilanza sull’operato del curatore, di autorizzazione degli atti dello stesso e di rilascio pareri, sia nei casi previsti dalla legge che su richiesta del tribunale o del giudice delegato (art. 41 L.F.). Alla luce delle suddette riforme, il ruolo del Tribunale รจ divenuto residuale, poichรฉ si limita a sovraintendere la gestione delle attivitร  che non spettano al curatore e al giudice delegato.

Fallimento: il procedimento

Il procedimento fallimentare si svolge innanzi al tribunale in composizione collegiale e in camera di consiglio (art. 15 L.F.).

Per garantire il contraddittorio tra le parti, il comma 2 dell’art. 15 L.F. dispone che: “il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento”.

Per accelerare e semplificare la procedura inoltre รจ previsto che il decreto di convocazione e il ricorso vengano notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento รจ volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a 7 giorni, prima dell’udienza, per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchรฉ una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

La sentenza dichiarativa di fallimento

Secondo l’art. 16 del r.d. n. 267/1942, modificato dalla novella del 2006, il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale vengono nominati il giudice delegato per la procedura e il curatore e viene ordinato al fallito il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonchรฉ l’elenco dei creditori entro 3 giorni. La sentenza fissa inoltre il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederร  all’esame dello stato passivo (entro il termine perentorio di 120 giorni) e assegna ai creditori e dei terzi, che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito il termine (entro 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori) per proporre domanda di insinuazione al passivo in cancelleria. La sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133, 1ยฐ comma, c.p.c., mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (art. 17, 2ยฐ comma, L.F.). Contro la sentenza, ex art. 18 r.d. n. 267/1942, si puรฒ proporre reclamo entro 30 giorni.

Gli effetti del fallimento

La sentenza che dichiara il fallimento produce una serie di effetti giuridici nei confronti del fallito (artt. 42-49 L.F.) e dei creditori (artt. 51-63 L.F.), nonchรฉ sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 64-83 bis L.F.). Nei riguardi del debitore, la sentenza che dichiara il fallimento:

  • –ย “priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilitร  dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”, ivi compresi i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, salva rinuncia da parte del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, all’acquisizione degli stessi, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione siano superiori al valore presumibile di realizzo (art. 42 L.F.).
  • – determina la perdita, per il fallito, della legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, per le quali potrร  stare in giudizio il curatore (art. 43 L.F.) a meno che non vi siano, a suo carico, imputazioni di bancarotta e se il suo intervento รจ previsto dalla legge. Il d.l. 27/06/2015 n. 83 ha disposto l’introduzione di un nuovo comma e la modifica dell’ultimo dell’art. 43, che risulta ora del seguente tenore:ย โ€œ3. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. 4. Le controversie in cui รจ parte un fallimento sono trattate con prioritร . Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui รจ parte un fallimento e alla loro durata, nonchรฉ le disposizioni adottate per la finalitร  di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dร  atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia.โ€
  • – determina l’inefficacia di ogni atto compiuto dal fallito o di pagamenti dallo stesso ricevuti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 44);
  • – fa sorgere l’obbligo in capo al fallito, ove si tratti di persona fisica, di consegnare la propria corrispondenza al curatore, inclusa quella elettronica, ovvero, qualora il fallito sia persona giuridica, di indirizzare la corrispondenza al curatore (art. 48).

Effetti nei riguardi dei creditori

Gli effetti del fallimento nei riguardi dei creditori sono disciplinati dall’art. 51 L.F., il quale stabilisce che dal giorno della dichiarazione del fallimento nessuna azione (individuale, esecutiva o cautelare), anche riguardante crediti maturati durante il fallimento, puรฒ essere iniziata o proseguita sui beni nello stesso compresi. La procedura fallimentare, infatti, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, pertanto, ogni credito, anche munito di diritto di prelazione, “nonchรฉ ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge” (art. 52 L.F.).

Nella sezione III (artt. 64-70) sono regolati gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori (c.d. “revocatoria fallimentare”). Il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha attribuito l’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori ai commissari speciali, se nominati, o a un soggetto designato dalla Banca d’Italia.

  • – Viene sancito che gli atti a titolo gratuito e i pagamenti (con scadenza posteriore alla dichiarazione di fallimento) compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento siano privi di effetto rispetto ai creditori.
  • – Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, sono invece revocati. In virtรน dell’art 67-bis perรฒ:ย โ€œGli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societร ’.โ€

Rientrano tra gli atti revocati anche quelli compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale, salvo che il coniuge non provi che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge (art. 69 L.F.).

Effetti del fallimento sui rapporti giuridici

La sezione IV (artt. 72-83 bis), infine, si occupa “degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti”, ove viene disposto che, nei contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti, in caso di fallimento di una delle due parti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nello stesso in luogo del fallito, assumendo tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo (art. 72). La disciplina fallimentare appare incompleta in quanto alcuni contratti sono regolamentati dal codice civile (vedi lavoro e societร ).

L’esercizio provvisorio dell’impresa

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale puรฒ disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, laddove l’interruzione delle attivitร  possa arrecare gravi pregiudizi ai creditori. La continuazione temporanea dell’impresa รจ autorizzata dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, con decreto motivato che ne determinata anche la durata. Qualora il comitato dei creditori, convocato trimestralmente dal curatore per essere informato sull’andamento della gestione, non ravvisa l’opportunitร  di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Rimane ferma la possibilitร  per il tribunale di ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento, laddove se ne ravvisi l’esigenza, con decreto motivato.

Ex art. 104-bis, inoltre, il giudice delegato puรฒ disporre l’affitto dell’intera azienda o di rami della stessa a terzi, quando ciรฒ appare utile e proficuo per la procedura e per una durata compatibile con le esigenze della stessa. La mini riforma realizzata con il d.l. 5/01/2015, n. 1 ha stabilito che:ย โ€œL’autorizzazione di cui al quinto comma dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza.โ€

La scelta dell’affittuario รจ effettuata dal curatore a norma dell’art. 107, tenendo conto dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilitร  del piano di prosecuzione delle attivitร  imprenditoriali, della conservazione dei livelli occupazionali.

La custodia e l’amministrazione del fallimento

Dichiarato il fallimento, si entra nella fase della custodia e dell’amministrazione delle attivitร  fallimentari, modificate dalla riforma del 2006.

In forza dell’art. 84, il curatore procede, secondo le norme del codice di procedura civile, ad apporre i sigilli sui beni situati presso la sede principale dell’impresa e su tutti gli altri beni del debitore, con la possibilitร  di chiedere, se necessaria, l’assistenza della forza pubblica. Laddove tali beni si trovino, invece, in diversi luoghi, per completare le operazioni, l’apposizione dei sigilli puรฒ essere delegata ad uno o a piรน coadiutori designati dal giudice delegato.

Al curatore devono, inoltre, essere consegnati, al fine del deposito in un luogo idoneo, anche presso terzi: le somme di denaro contante; i titoli (compresi quelli scaduti), le scritture contabili, e ogni altra documentazione dallo stesso richiesta o acquisita, se non ancora depositata in cancelleria (art. 86). Rimossi i sigilli, il curatore deve redigere l’inventario nel piรน breve termine possibile, avvisando il fallito e il comitato dei creditori, se non presenti, redigendo processo verbale delle attivitร  compiute (art. 87) e prendendo in consegna i beni del fallito.

Prima di chiudere l’inventario, il curatore invita il fallito (o gli amministratori se si tratta di societร ), a fornire notizie su eventuali altre attivitร  da includere nell’inventario e, in seguito, lo deposita nella cancelleria del tribunale.

Esaminate le scritture contabili, gli atti e le notizie della procedura, il curatore, ai sensi dell’art. 89, deve stilare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari e redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non รจ stato presentato dal fallito che chiede il proprio fallimento ai sensi dell’art. 14.

L’art. 90 prevede infine la formazione del fascicolo (anche informatico) della procedura fallimentare a cura del cancelliere dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento e il diritto da parte dei soggetti indicati di prenderne visione ed estrarne copia.

L’accertamento del passivo

Elemento distintivo del fallimento rispetto alle altre procedure concorsuali รจ la fase dell’accertamento del passivo.

A norma dell’art. 92, il curatore, esaminate le scritture contabili e gli altri atti, comunica “senza indugio” ai creditori del fallito (e ai titolari di diritti reali, personali, mobiliari o immobiliari sui beni del fallito), a mezzo posta ordinaria, elettronica o telefax: che รจ possibile partecipare al concorso trasmettendo “domanda di ammissione al passivo”, secondo i requisiti di cui all’art. 93; la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; oltre a ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Esaminate le domande presentate, il curatore predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari degli altri diritti sui beni del fallito rassegnando motivate conclusioni e depositando il progetto di stato passivo in cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame, trasmettendolo al contempo ai creditori (art. 95 L.F.) Il d.l. 3/05/2016, n. 59 ha aggiunto all’art. 95 il seguente comma:ย โ€œIn relazione al numero dei creditori e alla entitร ’ del passivo, il giudice delegato puรฒ’ stabilire cheย l’udienzaย sia svoltaย in via telematicaย con modalitร ’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.โ€

All’udienza, il giudice delegato decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, oltre a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate agli altri interessati, potendo anche sentire il fallito, su sua richiesta.

Dopo la dichiarazione di esecutivitร  dello stato passivo (art. 96), con decreto motivato del giudice delegato, il curatore รจ tenuto a comunicare ad ogni creditore l’esito della domanda, il deposito in cancelleria dello stato passivo (al fine di renderlo disponibile per la disamina da parte di coloro che hanno presentato domanda), informando altresรฌ del diritto di proporre opposizione (art. 97), secondo le disposizioni di cui all’art. 98, nell’ipotesi di mancato accoglimento.

La liquidazione e la ripartizione dell’attivo

Per quanto concerne la liquidazione dell’attivo, l’art. 104-ter ha subito importanti modifiche da parte dei seguenti provvedimenti legislativi: d.l. 5/2006, d.l. 169/2007, d.l. 83/2015, d.l. 69/2016. Il testo attuale prevede infatti che โ€œEntro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.โ€ย La violazione del termine di 180 giorni รจ giusta causa per la revoca del curatore. Il programma รจ un atto di pianificazione e deve avere un contenuto specifico.

Il curatore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107, puรฒ essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o societร  specializzate alcune incombenze relative alla liquidazione dell’attivo. Su richiesta del comitato dei creditori il programma puรฒ essere modificato, mentre il curatore puรฒ presentare, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puรฒ liquidare beni, su autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se giร  nominato, solo se dal ritardo puรฒ derivare pregiudizio all’interesse dei creditori. Il curatore, inoltre, su autorizzazione del comitato dei creditori, puรฒ non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o piรน beni, se la liquidazione non risulta conveniente. In questo caso, il curatore lo comunica ai creditori che, in deroga all’art. 51, possono intraprendere azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilitร  del debitore. Il programma, una volta approvato รจ comunicato al giudice delegato, che autorizza l’esecuzione degli atti conformi allo stesso. La violazione senza giustificato motivo dei termini previsti dal programma di liquidazione รจ giusta causa di revoca del curatore, come in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dellโ€™obbligo previsto dallโ€™articolo 110 primo comma.

Il d.l n. 83/2015 ha inciso anche sulle modalitร  in cui devono eseguirsi le vendite previste dall’art 107 L.F. stabilendo:ย โ€œLe vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente (…). In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicitร ’ prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.โ€

Eseguite le vendite il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata, secondo le disposizioni del capo VII relativo alla ripartizione dell’attivo (art. 109).

Procedimento di ripartizione

L’art. 110 sancisce l’obbligo per il curatore di predisporre (ogni 4 mesi) un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto delle stesse, avverso il quale รจ possibile proporre reclamo, nelle forme previste dall’art. 26, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito. Il d.l. n. 59/2016, che ha disposto la modifica dei commi 1 e 4 dell’art 110 ha previsto, tra l’altro che, in presenza di giudizi di cui all’articolo 98 in corso, il curatore indica nel progetto di ripartizione, per ogni creditore, le somme immediatamente e/o quelle ripartibili solo previo rilascio, in favore della procedura, di una fideiussione autonoma e irrevocabile, in grado di garantire la restituzione delle somme ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nei giudizi di cui all’articolo 98, oltre agli interessi.

Esecutivitร  del progetto di riparto

Decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione, per cui si procede alla liquidazione delle somme ricavate, secondo l’ordine di cui all’art. 111 L.F. (crediti prededucibili, crediti ammessi con prelazione, crediti chirografari).

Compiuta la liquidazione dell’attivo e presentato il rendiconto del curatore a norma dell’art. 116, il giudice delegato ordina quindi il riparto finale (art. 117 L.F.), nel quale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedenti.

La chiusura del fallimento

La procedura di fallimento si chiude, secondo quanto disposto dal novellato art. 118, 1ยฐ comma, del r.d. n. 267/1942:ย “Se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; quando รจ compiuta la ripartizione finale dell’attivo; quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nรฉ i crediti prededucibili e le spese di procedura”.

Il successivo comma 2, stabilisce che in caso di fallimento di societร , il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese e la chiusura del fallimento determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci, salvo che nei confronti di qualcuno degli stessi non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

Il d.l. 83/2015, modificando l’art 118 L.F., รจ intervenuto sulla tempistica, stabilendo che la disciplina della chiusura del fallimento, quando รจ compiuta la ripartizione finale dell’attivo, non puรฒ essere ostacolata dalla pendenza di controversie in cui il fallimento in questione, nella persona del curatore, รจ coinvolto.

Con il decreto di chiusura del fallimento cessano gli effetti dello stesso sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacitร  personali e decadono gli organi preposti alla procedura (art. 120 L.F.).

Legge fallimentare: vecchie e nuove riformeย 

Come detto, la disciplina del fallimento รจ stata oggetto di numerose riforme nel corso degli anni.

Tra le principali modifiche legislative vale la pena segnalare:

  • – la riforma del diritto fallimentare avvenuta con d.lgs. n. 5/2006;
  • – le novitร  apportate dal d.l. n. 83/2012 (convertito con legge n. 134/2012) relative al nuovo istituto del preconcordato;
  • – quelle del decreto n. 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012);
  • – le modifiche della legge di stabilitร  n. 228/2012;
  • – la riforma dell’art. 161 nell’ambito del concordato preventivo, da parte del d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013;
  • – le innovazioni adelย d.lgs. 16/11/2015 n. 180;
  • – quelle delย d.l. 3/05/2016 n. 59;
  • – e quelle apportate dalla leggeย n.ย 232 del 11/12/2016, in vigore dal 01 gennaio 2017, che offre la possibilitร  di proporre il pagamento parziale o rateale di crediti tributari, contributivi e Iva, in sedeย di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Dal fallimento alla โ€œliquidazione giudizialeโ€

Si รจ accennato sopra in piรน occasioni che il 10 gennaio 2019 รจ stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che a breve determinerร  una completa riscrittura della disciplina del fallimento.

Per la sua entrata in vigore occorre, tuttavia, attendere diversi mesi.

Tra le novitร  si segnala sin da subito, in ogni caso,ย la sostituzione del termine โ€œfallimentoโ€ con โ€œliquidazione giudizialeโ€.

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