Cronaca

Finita la storia d’amore bisogna cancellare le foto dell’ex: lo dice il giudice

Finita la storia d’amore bisogna cancellare le foto dell’ex: lo dice il giudice del Tribunale Civile di Bari. Ecco in cosa consiste il caso.

Le foto con l’ex vanno cancellate

Finita una storia d’amore bisogna passare al passo successivo: cancellare tutte le foto che ci ritraggono con l’ex. A stabilirlo è il giudice e a riportare tale provvedimento è “Consumerismo.it”.

Esiste dunque l’oblio anche in amore. Le foto di coppia vengono quasi sempre pubblicate sui vari social network, con cadenza anche giornaliera. Tuttavia, limitarsi semplicemente a cancellarle premendo un semplice tasto potrebbe non bastare.

Il Tribunale Civile di Bari allora offre la soluzione con un’ordinanza emessa il 7 novembre 2019, pronunciata sul ricorso proposto da un uomo contro la sua ex compagna, per aver quest’ultima abusato della di lui immagine e di quella dei suoi figli. La donna aveva, infatti, perpetrato sul proprio profilo Facebook la pubblicazione di circa mille fotografie (trentasei album fotografici) ritraenti sé stessa e l’ex compagno, spesso unitamente ai minori, circostanza quest’ultima pienamente provata per tabulas in giudizio.

Il ricorrente, prima di adire le vie giudiziali, tramite il proprio legale, aveva inviato una missiva alla donna, nella quale espressamente aveva manifestato il proprio dissenso alla pubblicazione delle foto in questione su Facebook.

Nel provvedimento, il Giudice ha ribadito il principio di diritto secondo cui la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta, così come stabilito sia dalle norme che tutelano il diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941), sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, Reg. UE 2016/679 – cd. GDPR) perché la pubblicazione da parte di altri di una propria immagine fotografica costituisce una forma di trattamento di un dato personale (la foto).

Nel caso di specie, il consenso del ricorrente, tacitamente espresso in una fase iniziale, era stato successivamente negato, in maniera espressa ed inequivocabile, tramite la diffida. Il consenso, invero, laddove si tratti di diritti assoluti della persona, quali il diritto all’immagine e alla riservatezza, è sempre revocabile, eccezion fatta per la pubblicazione consentita dalla legge. La condotta della donna ha realizzato, quindi, un abuso dell’immagine altrui proprio perché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, non ha comunque provveduto alla cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook.

Il Giudice ha pertanto ordinato alla donna la cessazione dell’abuso attraverso la cancellazione delle fotografie prodotte dal proprio profilo Facebook, condannandola al pagamento delle spese processuali nonchè, considerati i rapporti pregressi con il ricorrente e la tenuità dell’illecito, alla corresponsione della somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, a far data dalla notifica dell’ordinanza.

Quanto allo specifico tema della pubblicazione sui social media delle foto dei minori, ricordiamo che in base all’art. 2 quinquies del decreto di adeguamento del Codice Privacy al GDPR (D. Lgs. 101/18),  il trattamento dei dati personali del minore, con riguardo ai servizi della società dell’informazione, è lecito soltanto se egli abbia compiuto 14 anni; se di età inferiore, è necessario che vi sia il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

In mancanza, così come stabilito dal Tribunale di Rieti con ordinanza del 7 marzo 2019, sarà legittima la proposizione della azione cautelare per ottenere la rimozione delle foto, atteso che il web consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post.

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