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La gelosia ossessiva รจ un reato: lo afferma la Cassazione

La gelosia ossessiva รจ un reato: lo dice la Cassazione. Si tratta di maltrattamenti se si controllano in maniera ossessiva la vita intima e sociale della compagna, denigrandola e mostrando disprezzo davanti alle figlie.

Come riporta Studio Cataldi, la sentenza n. 32781/2019 della Cassazione analizza nel profondo atteggiamenti abitualmente tollerati come normali perchรฉ appartenenti all’uomo medio e considerati come scriminanti del reato di maltrattamenti. Gli Ermellini accolgono la tesi del PM ricorrente, per il quale il Tribunale ha errato nell’assolvere l’imputato dal reato di cui all’art 572 c.p solo perchรฉ le sue condotte sarebbero da ricondurre alla normale gelosia che caratterizza la vita di coppia. Quando la gelosia si traduce in comportamenti controllanti lesivi della vita intima e sociale della compagna non si puรฒ trascurare il carico di violenza e offensivitร  insite in tali condotte, che denotano un chiaro intento prevaricatorio, che mira all’assoggettamento della persona offesa e che รจ tipico proprio del reato di maltrattamenti.

La gelosia ossessiva รจ un reato

Ricorre in Cassazione il PM avverso la sentenza che ha assolto l’imputato, con la formula “perchรฉ il fatto non sussiste” dal reato previsto dall’art 572 c.p, commesso ai danni della convivente, per erronea applicazione della legge penale, relativamente alla nozione di maltrattamenti. Le condotte, secondo il PM, sono state qualificate in modo riduttivo e frazionato, trascurandone il contenuto violento, le minacce e il controllo maniacale della compagna con telefonate, controlli Gps, telecamere nascoste, interrogatori notturni, ispezione dell’igiene personale, oltre ad atteggiamenti di disprezzo in cui sono state coinvolte anche le figlie minori.

La gelosia ossessiva integra reato di maltrattamento

La Cassazione con la sentenza n. 32781/2019 accoglie il ricorso del PM perchรฉ fondato. Erra il giudice di merito nel momento in cui riconduce a semplice gelosia tipica di un rapporto sentimentale le azioni dell’imputato. Telefonate, messaggi, chiamate video per verificare dove e con chi si trovasse la compagna, minacce di morte indirizzate alla stessa e all’amante immaginato dall’imputato, sono condotte ingiustificabili, anche se collocate temporalmente in un periodo di crisi della coppia. Questi comportamenti hanno caratterizzato e influenzato l’intera vita famigliare a causa del coinvolgimento delle figlie, spettatrici involontarie delle offese rivolte alla madre.

“Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’art. 572 c.p, quando si collochino in una piรน ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. E’ dunque essenziale, ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti di cui all’art 572 cod. pen., l’accertamento della abitualitร  e ripetitivitร  della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensivitร  possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica”.

Il giudizio del Tribunale

Il giudizio del Tribunale รจ assolutamente superficiale, perchรฉ non tiene conto della tensione e della violenza accumulata “che denota la carica criminogena dell’agente per l’ineludibile riflesso che tale carico produce nella vita della vittima” e la vessatorietร  tipica del reato di maltrattamenti. I comportati improntati al controllo della vita sociale e intima della donna non perdono la loro offensivitร  e la carica vessatoria per il sentimento di gelosia provato dall’imputato. Essi denotano infatti un chiaro intento offensivo e prevaricatore perchรฉ gravemente lesivi della privacy della persona, che caratterizza il reato di maltrattamenti.

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