Inchiesta

Grillo – Floyd: giustizia โ€œpopolareโ€ รจ fatta?

Entrambe le vicende sono accomunate, seppur con profonde differenze, dal minimo comun denominatore della โ€œgiustizia popolareโ€

Vi รจ un curioso parallelismo tra vicende apparentemente molto distanti. Mentre in Italia il cosiddetto caso Grillo, in attesa delle determinazioni della Magistratura procedente, animava il โ€˜processoโ€™ mediatico tra innocentisti e colpevolisti (le cui certezze e i cui giudizi perentori riescono ancora a sorprendere e preoccupare), in America nello Stato del Minnesota la giuria popolare del Tribunale di Minneapolis emetteva il verdetto di colpevolezza nei confronti dellโ€™agente Chauvin, facendo esultare la folla in attesa al grido di โ€œGiustizia รจ fatta!โ€.

Entrambe le vicende sono accomunate, seppur con profonde differenze, dal minimo comun denominatore della โ€œgiustizia popolareโ€.

Nel primo caso, complici le distorsioni del cosiddetto processo mediatico e una lettura approssimativa dellโ€™art. 101, comma 1 Cost., laddove afferma che โ€œLa giustizia รจ amministrata in nome del popoloโ€, la giustizia popolare si manifesta a suon di like, commenti e reaction nelle โ€˜auleโ€™ virtuali dei social network. A causa dei tempi non sempre ragionevoli dei procedimenti penali โ€˜ufficialiโ€™, quasi sempre quel โ€˜verdettoโ€™ anticipa la risposta giurisdizionale, la quale verrร  pericolosamente valutata (e non vi รจ bisogno di fare esempi, stante il numero di volte in cui ciรฒ รจ accaduto) in modo favorevole o sfavorevole dalla โ€˜giuriaโ€™ popolare dei social media a seconda che rispecchi o meno lโ€™esito che lโ€™algoritmo ha emanato vox populi. Con lโ€™aggravio di produrre pressione sociale e mediatica che puรฒ condizionare le decisioni umane, finanche quelle guidate dal parametro del ragionevole dubbio.

La seconda, invece, prevede la diretta partecipazione del popolo allโ€™amministrazione della Giustizia nelle forme della giuria popolare, lasciando cosรฌ la decisione sulla colpevolezza o meno dellโ€™imputato a 12 cittadini scelti come giurati. Per noi figli del tecnicismo giuridico e del sistema penale, questo approccio potrร  sembrare aberrante e non รจ questa la sede per discutere seriamente se e in che modo possa trovare ingresso nellโ€™ordinamento italiano.

Ciรฒ su cui invece si vuole ragionare รจ il seguente e preoccupante aspetto. La liquiditร  dei social ha inevitabilmente reso tutti partecipi, auto-investitisi dei panni di giudici ร  la X-Factor, delle vicende del Paese (solo per fare qualche recente esempio: strategie economiche, misure anticovid, Super League), ancor di piรน se si tratta di casi giudiziari. รˆ altresรฌ innegabile che la prontezza della risposta istituzionale giochi un ruolo centrale nella percepita legittimazione del sistema da parte degli utenti. Avviene dunque che lโ€™ansia di risoluzione immediata del โ€˜problemaโ€™, pretesa dalla platea degli spettatori-giudici, e lโ€™impossibilitร  della Giustizia di piegarsi a logiche consumistiche rispetto a complessi temi giuridici, continuino ad erodere la fiducia in base alla quale lโ€™apparato si alimenta e trova legittimazione.

Per tentare di evitare detto problema, il sistema giudiziario anglo-americano ha concretamente riservato un ruolo primario al popolo nel processo (differentemente dai giudici popolari, le giurie sono investite dellโ€™esclusivo potere di emettere il verdetto di colpevolezza o innocenza), che sembra in qualche modo assopire, complice anche la velocitร  dei procedimenti, quella spinta, sempre piรน pressante, di prendere parte senza intermediari alle decisioni rilevanti per il Paese. Nellโ€™ottica dello spettatore, un loro peer avrร  dato voce allโ€™opinione pubblica allโ€™interno della vicenda procedimentale, rassicurandoli sulla bontร  della decisione assunta.

In assenza dei medesimi โ€˜anticorpiโ€™, a noi non resta che consegnare lโ€™impellente e non piรน rinviabile necessitร  di prevedere, con il supporto dei media, misure informativo-formative in favore dei cittadini sulle dinamiche del procedimento penale, tali da evitare approssimazioni e pregiudizi, e di abbreviare i tempi procedimentali, nei limiti del necessario rispetto delle garanzie per lโ€™indagato/imputato, cosรฌ da ripristinare la credibilitร  del sistema.

Diversamente, lโ€™incessante affermazione di una parallela โ€˜giustiziaโ€™ popolar-mediatica, autolegittimata per velocitร  e perentorietร  delle decisioni-click, potrร  portare, nella migliore delle ipotesi, ad interrogarsi sulla necessitร  di istituire giurie popolari per disciplinare entro spazi virtuosi la volontร  di protagonismo nellโ€™amministrazione della Giustizia. Nella peggiore delle ipotesi, giร  si intravede allโ€™orizzonte lโ€™ombra di unโ€™ordalia 2.0.

Avv. Fabio Coppola, PhD

Avv. Fabio Coppola

Avv. Fabio Coppola, PhD www.lawfirmcoppola.it f.coppola@lawfirmcoppola.it

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