Vi รจ un curioso parallelismo tra vicende apparentemente molto distanti. Mentre in Italia il cosiddetto caso Grillo, in attesa delle determinazioni della Magistratura procedente, animava il โprocessoโ mediatico tra innocentisti e colpevolisti (le cui certezze e i cui giudizi perentori riescono ancora a sorprendere e preoccupare), in America nello Stato del Minnesota la giuria popolare del Tribunale di Minneapolis emetteva il verdetto di colpevolezza nei confronti dellโagente Chauvin, facendo esultare la folla in attesa al grido di โGiustizia รจ fatta!โ.
Entrambe le vicende sono accomunate, seppur con profonde differenze, dal minimo comun denominatore della โgiustizia popolareโ.
Nel primo caso, complici le distorsioni del cosiddetto processo mediatico e una lettura approssimativa dellโart. 101, comma 1 Cost., laddove afferma che โLa giustizia รจ amministrata in nome del popoloโ, la giustizia popolare si manifesta a suon di like, commenti e reaction nelle โauleโ virtuali dei social network. A causa dei tempi non sempre ragionevoli dei procedimenti penali โufficialiโ, quasi sempre quel โverdettoโ anticipa la risposta giurisdizionale, la quale verrร pericolosamente valutata (e non vi รจ bisogno di fare esempi, stante il numero di volte in cui ciรฒ รจ accaduto) in modo favorevole o sfavorevole dalla โgiuriaโ popolare dei social media a seconda che rispecchi o meno lโesito che lโalgoritmo ha emanato vox populi. Con lโaggravio di produrre pressione sociale e mediatica che puรฒ condizionare le decisioni umane, finanche quelle guidate dal parametro del ragionevole dubbio.
La seconda, invece, prevede la diretta partecipazione del popolo allโamministrazione della Giustizia nelle forme della giuria popolare, lasciando cosรฌ la decisione sulla colpevolezza o meno dellโimputato a 12 cittadini scelti come giurati. Per noi figli del tecnicismo giuridico e del sistema penale, questo approccio potrร sembrare aberrante e non รจ questa la sede per discutere seriamente se e in che modo possa trovare ingresso nellโordinamento italiano.
Ciรฒ su cui invece si vuole ragionare รจ il seguente e preoccupante aspetto. La liquiditร dei social ha inevitabilmente reso tutti partecipi, auto-investitisi dei panni di giudici ร la X-Factor, delle vicende del Paese (solo per fare qualche recente esempio: strategie economiche, misure anticovid, Super League), ancor di piรน se si tratta di casi giudiziari. ร altresรฌ innegabile che la prontezza della risposta istituzionale giochi un ruolo centrale nella percepita legittimazione del sistema da parte degli utenti. Avviene dunque che lโansia di risoluzione immediata del โproblemaโ, pretesa dalla platea degli spettatori-giudici, e lโimpossibilitร della Giustizia di piegarsi a logiche consumistiche rispetto a complessi temi giuridici, continuino ad erodere la fiducia in base alla quale lโapparato si alimenta e trova legittimazione.
Per tentare di evitare detto problema, il sistema giudiziario anglo-americano ha concretamente riservato un ruolo primario al popolo nel processo (differentemente dai giudici popolari, le giurie sono investite dellโesclusivo potere di emettere il verdetto di colpevolezza o innocenza), che sembra in qualche modo assopire, complice anche la velocitร dei procedimenti, quella spinta, sempre piรน pressante, di prendere parte senza intermediari alle decisioni rilevanti per il Paese. Nellโottica dello spettatore, un loro peer avrร dato voce allโopinione pubblica allโinterno della vicenda procedimentale, rassicurandoli sulla bontร della decisione assunta.
In assenza dei medesimi โanticorpiโ, a noi non resta che consegnare lโimpellente e non piรน rinviabile necessitร di prevedere, con il supporto dei media, misure informativo-formative in favore dei cittadini sulle dinamiche del procedimento penale, tali da evitare approssimazioni e pregiudizi, e di abbreviare i tempi procedimentali, nei limiti del necessario rispetto delle garanzie per lโindagato/imputato, cosรฌ da ripristinare la credibilitร del sistema.
Diversamente, lโincessante affermazione di una parallela โgiustiziaโ popolar-mediatica, autolegittimata per velocitร e perentorietร delle decisioni-click, potrร portare, nella migliore delle ipotesi, ad interrogarsi sulla necessitร di istituire giurie popolari per disciplinare entro spazi virtuosi la volontร di protagonismo nellโamministrazione della Giustizia. Nella peggiore delle ipotesi, giร si intravede allโorizzonte lโombra di unโordalia 2.0.