Cronaca

Incidente: l’aquaplaning non conta se le ruote sono usurate

Il fenomeno dell’aquaplaning non è idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta imprudente e il sinistro stradale se quest’ultimo appare provocato dal comportamento gravemente colposo del conducente che circola con i pneumatici dell’auto molto usurati.

L’aquaplaning non conta se le ruote sono usurate

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 39744/2019 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il caso

Il sinistro, da cui era derivata la morte di una passeggera presente nell’auto dello stesso imputato, era avvenuto a seguito di uno sbandamento con testacoda causati dalle condizioni deteriorate degli pneumatici posteriori e anteriori dell’auto (privi di battistrada regolamentare e pressochè lisci, quelli posteriori, e, con crepe e solchi, quelli anteriori).
Questa situazione delle gomme, nonostante la velocità moderata, aveva impedito l’aderenza al terreno in presenza di un manto stradale bagnato dalla pioggia. Secondo il ricorrente, il sinistro era riconducibile proprio al fenomeno dell’aquaplaning, dovuto alla forte pioggia e alle cattive condizioni della strada, fatto imprevisto, imprevedibile e inevitabile che avrebbe consentito di applicare la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all’art. 45 del codice penale.
li Ermellini giudicano ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata che ha spiegato, con dovizia di particolari, le ragioni che l’hanno condotta a ritenere provato il nesso di causalità tra il comportamento dell’imputato e l’incidente dall’esito mortale.
La Corte territoriale, infatti, pur avendo valutato la possibile incidenza dell’aquaplaning dovuto alla pioggia, ha escluso che il fenomeno potesse avere un’efficienza causale determinante al fine di escludere la responsabilità dell’automobilista.
Per i giudici, infatti, l’incidente si è verificato a causa della condotta imprudente del conducente che viaggiava con le gomme posteriori lisce, in condizioni tali cioè da non consentire all’acqua piovana di defluire e ciò è stato sufficiente, in relazione alla differenza di aderenza su strada tra le due ruote posteriori, a causare i testacoda.

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio