Lavoro

Licenziamento e disoccupazione: quando si ha diritto alla NASpI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), più comunemente chiamata disoccupazione, è un’indennità mensile rivolta a coloro che hanno involontariamente perso il lavoro

Il licenziamento, nel diritto del lavoro, è l’atto che mette fine ad un rapporto di lavoro e viene comunicato dal datore di lavoro al dipendente attraverso una lettera di licenziamento. Ovviamente, la cessione del contratto deve essere obbligatoriamente motivata. Il licenziamento può avvenire per

  • Giusta causa: quando il lavoratore è colpevole di gravi comportamenti dal punto di vista disciplinate;
  • Giustificato motivo soggettivo: quando il lavoratore non adempie ai suoi compiti;
  • Giustificato motivo oggettivo: in seguito a condizioni economiche non favorevoli per l’azienda. In questo caso sono possibili anche più licenziamenti.

Da questo momento il licenziato non percepirà più lo stipendio e si ritroverà nella condizione di disoccupato.  Fortunatamente per lui, esistono forme di sostegno economico che alleggeriscono le pene di coloro che dovranno rimettersi alla ricerca di un impiego. Certo, è una magra consolazione, ma se non altro permette di poter contare su un’entrata in attesa di una nuova assunzione.

Disoccupazione

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), più comunemente chiamata disoccupazione, è un’indennità mensile rivolta a coloro che hanno involontariamente perso il lavoro. È sancita dall’art. 1 del DL 4 marzo 2005 n.22. Per ricevere l’indennità di disoccupazione bisogna presentare apposita domanda telematica all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

Chi può beneficiare della NASpI

Tutti i disoccupati, ossia coloro che hanno involontariamente perso il lavoro. Di conseguenza sono esclusi i lavoratori che hanno spontaneamente deciso di lasciare il lavoro dimettendosi o hanno proceduto con risoluzioni consensuali. Inoltre, possono contare sulla disoccupazione anche i seguenti casi:

  • Dimissioni per giusta causa: quando le dimissioni del lavoratore sono dovute a comportamenti inaccettabili dell’azienda, come il mancato pagamento dello stipendio o mobbing;
  • Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità: a partire da 300 giorni prima della data del parto e fino a primo anno del bambino;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: in due casi, nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro oppure a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi in un’altra sede a più di 50 chilometri dalla propria residenza e/o raggiungibile in di 80 minuti con mezzi pubblici;
  • Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione: 6 DL 22/2015;
  • Licenziamento disciplinare

Requisiti e tempistiche

Per poter presentare la domanda è necessario che il lavoratore abbia 13 settimane di contribuzione calcolabili nei 4 anni procedenti al periodo di disoccupazione. Inoltre, è necessario aver lavorato effettivamente almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla data in cui viene richiesta l’indennità di disoccupazione.

La NASpI viene erogata mensilmente per un numero di settimane che corrispondono alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni.

Spetta a partire dall’ottavo giorno successivo al giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale a patto che la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno. Altrimenti, se la domanda viene presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge, l’indennità verrà corrisposta dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

A quanto ammonta la NASpI

L’indennità è pari al 75% della retribuzione calcolata su una media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, secondo quelli che sono gli importi medi di riferimento. Se la suddetta retribuzione media è superiore all’importo medio di riferimento, si somma un ulteriore 25% pari alla differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stabilito dalla legge. Esiste comunque un limite massimo di indennità stabilito dalla legge.

In generale, l’importo cala del 3% ogni mese ma, se il lavoratore disoccupato ha 55 anni, la riduzione avviene a partire dall’ottavo mese. Vi sono poi ulteriori condizioni più specifiche che comportano una riduzione della NASpI.

Sospensione e decadenza della NASpI

Si ha la sospensione quando il lavoratore viene rioccupato con un contratto di lavoro non superiore a sei mesi. In questo caso la NASpI viene sospesa d’ufficio per tale periodo lavorativo. Il secondo caso in cui avviene la sospensione si verifica quando il lavoratore trova una nuova occupazione nei paesi dell’Unione Europea o nei paesi con i quali l’Italia ha stabilito convenzioni sul tema delle assicurazioni contro la disoccupazione.

Differenti sono le condizioni che portano alla decadenza dell’indennità di disoccupazione. Tra queste, vi è l’assunzione oltre i sei mesi o a tempo indeterminato, inizia un’attività lavorativa autonoma senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto o raggiunge i requisiti per il pensionamento.

Unica soluzione

Vi è la possibilità di richiedere la liquidazione della NASpI in un’unica soluzione nel caso in cui si voglia avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa individuale, sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.

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