CronacaCuriositร 

Niente mantenimento se la ex รจ giovane ed il matrimonio dura poco: lo dice la Cassazione

La Cassazione nell’ordinanzaย n. 13902/2019ย (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso, condividendo le conclusioni a cui รจ giunta laย sentenzaย oggetto d’ impugnazione. Per la Corte d’Appello infatti sono diversi i fattori che le hanno fatto ritenere di non dover riconoscere l’assegno di mantenimento alla ex moglie. La giovane etร  della donna, lo svolgimento di un’attivitร  lavorativa, la breve durata delย matrimonioย e l’assenza di prove in relazione al tenore di vita goduto in costanza dello stesso fanno ritenere che alla stessa non spetti l’assegno di mantenimento.

Niente mantenimento se la ex รจ giovane

La Corte d’Appello in parziale riforma dellaย sentenzaย del giudice di prime cure che ha pronunciato la separazione di due coniugi, dichiara non dovuto l’assegno di mantenimento. La ex moglie soccombente ricorre in Cassazione lamentando, tra l’altro:

  • la mancata valutazione, da parte della Corte d’Appello, del materiale probatorio offerto;
  • la violazione dell’art 156 c.c. visto che la corte, nel valutare il suo diritto all’assegno di mantenimento, non ha considerato la sua effettiva capacitร  reddituale, la durata tutt’altro che breve delย matrimonioย e la grande disparitร  di reddito tra coniugi;
  • l’omissione di fatti decisivi, considerato che il giudice non ha esaminato le contestazioni sollevate da parte ricorrente in giudizio.

L’ex moglie รจ giovane e lavora? Non le spetta l’assegno di mantenimento

La Cassazione con l’ordinanza n. 13902/2019 dichiara inammissibile il ricorso, perchรฉ teso a riproporre un nuovo giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimitร . A giudizio degli Ermellini inoltre la motivazione dellaย sentenzaย d’Appello risulta essere “puntuale, coerente e perfettamente idonea a consentire di individuare il procedimento logico-giuridico che ne costituisce fondamento โ€ฆ. che, infatti, la corte di merito,ย nel negare al coniuge l’assegno di mantenimento, ha tenuto conto dellaย effettiva capacitร  di produrre redditoย dell’odierna ricorrente (la quale verosimilmenteย svolge attivitร  lavorativaย ed รจ diย giovane etร ); delย tenore di vitaย goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restandoย indimostratoย il suo carattere elevato), nonchรฉ dalla oggettivamenteย breve durata della coabitazione…”.

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