Mantenimento: niente piĆ¹ assegno di divorzio per l’ex moglie che non vuole fare nulla
Mantenimento: niente piĆ¹ assegno di divorzio per l’ex moglie che non vuole fare nulla. La donna dovrĆ darsi da fare per cercare un lavoro.
Addio mantenimento se l’ex moglie ĆØ nullafacente
Importante novitĆ nell’ambito del mantenimento: niente piĆ¹ assegno di divorzio all’ex moglie che non ha voglia di fare nulla. Se la donna non si dĆ da fare per cercare un lavoro allora dovrĆ dire addio al beneficio economico, il quale potrebbe dunque risultare ingiustificato. A stabilirlo sono i giudici.
Dunque, niente assegno divorzile allāex coniuge che non ha un lavoro e non prova di essersi attivato per cercarlo, secondo le sue condizioni e nei limiti delle sue concrete possibilitĆ . Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli in una recente sentenza richiamando lāorientamento giĆ espresso dalla Corte di Cassazione in proposito: per avere diritto allāassegno bisogna dimostrare non solo lāinadeguatezza dei propri mezzi economici ma anche lāimpossibilitĆ di procurarseli per ragioni oggettive.
L’inadeguatezza dei mezzi
Inadeguatezza dei mezzi significa, secondo il tribunale napoletano, non autosufficienza economica, ed era questo il caso della signora 54 enne che aveva richiesto ai giudici la corresponsione dellāassegno da parte dellāex marito (un medico con un reddito imponibile accertato di quasi 100 mila euro annui, successivamente ridotto per cambiamento di incarichi professionali e abbandono della docenza universitaria).
Ma questo, secondo i giudici napoletani, non basta: per evitare il Ā«rischio di creare rendite di posizioneĀ» occorre che lāex coniuge ā a meno che non sia assolutamente incapace a procurarsi mezzi economici ā debba attivarsi nella ricerca di un lavoro. I giudici lo definiscono Ā«principio di autoresponsabilitĆ Ā» di ciascuno degli ex coniugi e si riportano allāinsegnamento in proposito della Cassazione che giĆ da tempo dice addio al mantenimento per la ex moglie che puĆ² lavorare.
La funzione dell’assegno divorzile
Ā«La funzione dellāassegno divorzile non ĆØ quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma principalmente di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguatiĀ», proclama unāaltra e ancor piĆ¹ recente sentenza della Suprema Corte. Fin qui i principi generali; ma cosāera successo nel caso specifico e perchĆ© lāassegno ĆØ stato rifiutato?
Ecco come il Tribunale ha stabilito che la donna fosse in grado di lavorare ma non si era attivata per farlo: vero ĆØ che aveva piĆ¹ di 50 anni (unāetĆ non facile per cercare un nuovo lavoro) ed era priva di fonti proprie di reddito, ma risultava che era iscritta allāUniversitĆ , facoltĆ di medicina, ed era fuori corso da ben 24 anni. Inoltre ā osservano i giudici Ā«non ha mai lavorato nĆ© ĆØ stato dedotto che abbia mai cercato lavoro, non essendo nemmeno iscritta al Collocamento provincialeĀ».
L’analisi di un caso specifico
Approfondendo lāesame sulla vita trascorsa dalla signora, i giudici rilevano che si sposĆ² quando era giĆ da 11 anni fuori corso, mentre il marito era giĆ a quel tempo un professionista affermato. E, soprattutto, nel corso del giudizio per ottenere lāassegno di mantenimento, la richiedente si ĆØ limitata a richiamare Ā«la propria condizione di āstudentessa universitariaā, senza nemmeno dedurre di aver ripreso gli studi e di aver fatto ulteriori esami o di avere cercato un inserimento nel mondo del lavoroĀ».
Strada chiusa dunque per ottenere lāassegno: durante tutto il periodo di 8 anni trascorsi dal momento della separazione coniugale, Ā«ĆØ rimasta inerte, senza alcun impegno alla conclusione degli studi universitari nĆ© alla ricerca di un lavoroĀ». E non ha fornito neanche la prova di aver contribuito, con la propria attivitĆ familiare, allāaccrescimento del patrimonio coniugale, permettendo al marito di dedicarsi maggiormente alla professione, o di aver rinunciato ella stessa a proprie aspirazioni lavorative per consentire al marito di realizzare le sue. Al contrario, lāex marito ha dimostrato che lāintero apporto di beni patrimoniali e di mezzi economici proveniva da lui.
CosƬ la āstudentessa maturaā che non era impossibilitata a lavorare, ma non si era mai attivata per farlo ha visto bocciata dal tribunale la sua richiesta di ottenere lāassegno divorzile, che nel suo caso ā osservano i giudici napoletani ā avrebbe costituito una Ā«rendita parassitariaĀ». Leggi anche quando spetta lāassegno divorzile e assegno di divorzio: diritto solo in 4 casi.