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Mattarella entra nel “semestre bianco”, cosa significa e perché fu decisa questa norma | Cosa prevede

Sergio Mattarella entra nel semestre bianco, cosa significa e perché fu decisa questa norma. Vediamo insieme cosa prevede

Conto alla rovescia per il semestre bianco. Da oggi 3 agosto scattano gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica: come prevede l’articolo 88 della Costituzione Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Vediamo insieme cosa significa, perché fu decisa la norma e cosa prevede. 

Mattarella entra nel “semestre bianco”, cosa significa e perché

L’attenzione si sposta sui partiti: il timore è che senza più il rischio delle urne, i veti incrociati possano moltiplicarsi e portare addirittura al tentativo di dare vita a un nuovo governo. Non tutti sono d’accordo però: messa al riparo la riforma della Giustizia, tema profondamente divisivo per l’attuale maggioranza, il largo sostegno di cui gode Mario Draghi e la missione del Recovery plan dovrebbero essere sufficienti a garantire la navigazione, almeno fino al momento in cui le Camere si riuniranno per scegliere il nuovo inquilino al Quirinale.

La finestra delle elezioni

La finestra delle elezioni potrebbe riaprirsi dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, a febbraio del 2022, anche perché non è un mistero che lo stesso Draghi sia un candidato forte per la successione a Mattarella ma c’è chi scommette che le ragioni che lo hanno portato a Palazzo Chigi saranno anche quelle che ne consiglieranno la permanenza alla guida del governo fino alla scadenza della legislatura nel 2023, con l’elezione di un altro inquilino al Quirinale. C’è anche chi già ipotizza che i partiti possano chiedere a Mattarella di dare la disponibilità a farsi rieleggere per un secondo mandato. Ma è tutto ancora prematuro.

Quando fu introdotta la finestra del semestre bianco

La finestra del semestre bianco fu introdotta durante i lavori dell’Assemblea Costituente con l’obiettivo di evitare che il Capo dello Stato usasse il potere di scioglimento del Parlamento per garantirsi la rielezione. E nonostante alcuni tentativi di modificare la Carta introducendo il divieto di “bis”, la norma ha resistito nel tempo. Si tratta però di una limitazione che non chiude tutti i margini di manovra a disposizione del presidente della Repubblica: qualora le tensioni nella maggioranza si esacerbassero, Mattarella avrebbe infatti sempre a disposizione l’arma “finale” delle dimissioni anticipate, osserva il deputato Pd e costituzionalista Stefano Ceccanti in un’intervista a Radio radicale.

Semestre bianco, cosa significa e perché fu decisa questa norma

Il semestre bianco è il periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica Italiana, durante il quale il Presidente non può sciogliere le Camere. Tale limitazione intende evitare colpi di mano da parte del Presidente, il quale potrebbe sciogliere le Camere quando manca poco tempo alla scadenza del suo mandato con l’intenzione di posticipare l’elezione del proprio successore o addirittura di sbarazzarsi di un parlamento non favorevole alla sua rielezione o all’elezione di un candidato avente il suo sostegno.

Originariamente non erano previste eccezioni. In vista del semestre bianco di Francesco Cossiga, tuttavia, il cui mandato sarebbe cessato il 3 luglio 1992 e pertanto si sovrapponeva agli ultimi mesi della X Legislatura (che andava a naturale scadenza il 2 luglio dello stesso anno), ci si accorse che paradossalmente il Presidente non avrebbe potuto sciogliere un parlamento che era a sua volta in scadenza di mandato.

Di qui la modifica del secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, che permette lo scioglimento delle Camere anche durante il semestre bianco se esso coincide con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Fonte giuridica

L’articolo 88 della Costituzione della Repubblica Italiana riporta:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.»

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