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Dati personali e social, il parere del Garante dell’infanzia alle camere

Privacy-EU

NAPOLI. Il 25 maggio entra in vigore il nuovo Regolamento europeo sulla privacy. Il Parlamento, intanto, ha avuto all’ordine del giorno delle commissioni speciali lo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni. Lo riporta l’Ansa.

Garante dell’infanzia e il Parlamento

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, nei giorni scorsi ha inviato ai presidenti delle commissioni il proprio parere sulle norme che riguardano il trattamento dei dati personali dei minorenni su social, app e altri servizi online. Ribadita la proposta di non abbassare sotto i 16 anni l’età perché un minorenne possa esprimere il consenso al trattamento online dei propri dati senza intervento di padre, madre o di chi ne fa le veci.

Il Regolamento Ue, infatti, lascia facoltà a ciascuno stato di ridurre tale soglia, sebbene non al di sotto dei 13 anni. Il 24 aprile, però l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, aveva sollecitato il Consiglio dei ministri a non modificare il limite di 16 anni posto dal Regolamento europeo.

Il commento

“Bisogna garantire ai ragazzi una ‘partecipazione leggera’ attraverso l’assunzione di responsabilità dei genitori per chi ha meno di 16 anni, che ha comunque possibilità di utilizzare i servizi online. A coloro che invece, avendo compiuto il sedicesimo anno di età, potranno esprimere autonomamente il loro ‘consenso digitale’, va fornita un’informativa su come saranno trattati i dati in un linguaggio e in una forma comprensibile per un minorenne”, motiva, in sintesi, la Garante Albano. Nel parere dell’Autorità garante sono suggerite modifiche all’atto di governo sottoposto alle commissioni speciali.

La prima prevede che i dati personali delle persone di minore età non possano essere utilizzati per fini commerciali, né essere oggetto di profilazione, “salvo quando ciò sia necessario quando ciò sia necessario all’identificazione della minore età a garanzia dello stesso e della sicurezza e dell’affidabilità del servizio fornito dal titolare del trattamento”. La seconda infine mira introdurre “interventi educativi e di formazione necessari a far acquisire ai minorenni un grado adeguato di consapevolezza dei rischi.

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