Cronaca

Fase 2 in Campania, “riaprire tutto riaprire per sempre”: ordinanza su centri termali, Letino, circoli culturali e parchi tematici

Nuova ordinanza della Regione Campania su centri termali, Letino, circoli culturali e parchi tematici. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 52 con misure per il contenimento del coronavirus che comprende: centri termali, Letino, circoli culturali e parchi tematici.

L’ordinanza della Campania su centri termali, Letino, circoli culturali e parchi tematici

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:

    1. con decorrenza immediata sono revocate le misure adottate con riferimento al Comune di Letino con Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020;
    2. a far data dal 27 maggio è consentita l’attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 strutture termali e centri benessere, allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

A far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare; il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Piscine”, di cui all’allegato sub 2 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato come segue:

  • è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare

Alla pagina 4, paragrafo “Misure generali”, al terzo ultimo punto elenco, la frase “La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto” è sostituita con la seguente:

“La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati”.

Alla pagina 6, paragrafo “Misure generali”, dopo l’ultimo punto elenco recante “Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.” è aggiunto il seguente ulteriore punto:

“Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione”.

I circoli culturali e ricreativi

A far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;

A far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, nel rispetto del Protocollo allegato sub 4 al presente provvedimento nonché – per i parchi acquatici- di quello concernente l’attività delle piscine. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più favorevoli. Il Protocollo allegato 3 all’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020- “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Settore della ristorazione e bar, è modificato nei termini seguenti:

  • alla pagina 5, paragrafo “Ristoranti”, terzo ultimo rigo, la frase “e. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari.” è sostituita con la seguente:

“La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.”;

Il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Strutture Ricettive, Alberghiere, Complementari e Alloggi in agriturismo”, di cui all”Allegato sub 1 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020,è modificato nei termini seguenti:

  • alla pagina 8, paragrafo “Unità abitative”, ultimo capoverso, la frase “Il layout delle sistemazioni delle unità abitative dovrà comunque garantire una distanza tra le unità abitative di almeno 1 mt tra i lati esterni.” è sostituita con la seguente:

“I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui al presente protocollo, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.”;

Infine sono approvate le misure precauzionali allegate sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti sportivi per l’esercizio di attività fisica all’aperto aventi strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purchè svolte nel rispetto delle dette misure precauzionali;

  • sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6 al presente provvedimento per l’esercizio dell’attività degli informatori scientifici, che è consentita purchè svolta nel rispetto delle indicate misure precauzionali;
  • a parziale modifica del punto 4 dell’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, la misura massima della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza è fissato in 1000 euro.

Tutte le decisioni dell’ordinanza numero 52:


Il testo integrale dell’ordinanza


Tutte le notizie sul coronavirus

Il sito del Ministero della Salute

 

 

Paolo Siotto

Giornalista pubblicista dal 2015, collabora per l'Occhio da giugno 2019 dopo diverse esperienze con testate locali tra cui il quotidiano Metropolis. Redattore per Fantacalcio e Calciomercato.it, nel tempo libero ama dedicarsi alla buona musica.

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