Cronaca

Covid in Campania, De Luca ha firmato la nuova ordinanza | IL TESTO INTEGRALE

Una nuova ordinanza della Campania per l’emergenza coronavirus. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi, mercoledì 9 settembre, l’ordinanza numero 71 che ha come oggetto: “Conferma ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di
prevenzione e gestione del rischio di contagio”.

La nuova ordinanza della Campania per l’emergenza coronavirus

Nel testo dell’ordinanza, si legge “Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:

  • sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale 66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi;

Sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020:

  • Ordinanza regionale 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze  48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020;
  • Ordinanza regionale 63 del 24 luglio 2020;
  • Ordinanza regionale 64 del 31 luglio 2020;

Il trasporto pubblico

L’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalitaà organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

“resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto 2 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o on line, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale. La seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti”;

L’efficacia dell’Ordinanza regionale 69 del 31 agosto 2020 è prorogata fino al 17 settembre 2020. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati.


Il testo integrale dell’ordinanza


Tutte le notizie sul coronavirus

Il sito del Ministero della Salute

Paolo Siotto

Giornalista pubblicista dal 2015, collabora per l'Occhio da giugno 2019 dopo diverse esperienze con testate locali tra cui il quotidiano Metropolis. Redattore per Fantacalcio e Calciomercato.it, nel tempo libero ama dedicarsi alla buona musica.

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