Dopo il provvedimento della Consulta, si registra la prima assegnazione del cognome materno. Succede a Pesaro, dove il Tribunale con provvedimento emesso ieri 28 aprile e depositato oggi, si è espresso per la prima volta in Italia a favore dell’assegnazione del cognome materno a un ragazzo minorenne in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato come illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.
A Pesaro la prima assegnazione del cognome materno
Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci di Ancona, per la madre di un minorenne che chiedeva il riconoscimento anche del cognome materno al figlio, nonostante l’opposizione del padre.
Cognome figli, cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale
Rivoluzione per l’assegnazione del cognome ai figli in Italia. Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. È “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Con questa sentenza la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
La nota della Consulta sui cognomi attribuiti ai figli
La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane







