Economia

Proroga Naspi 2021: a chi spetta? Nuovi requisiti e Rem

Proroga Naspi 2021: cos'รจ, a chi spetta e come funziona. Chi ha diritto alla indennitร  mensile di disoccupazione

In cosa consiste laย proroga Naspi 2021,ย aย chi spettaย eย come funziona?ย Secondo ilย Decreto Sostegni, fino al 31 dicembre non sarร  necessario aver lavorato almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi per ottenere lโ€™indennitร  di disoccupazione Naspi.

Proroga Naspi 2021: a chi spetta e come funziona

Laย Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiegoย (ย NASpI) รจ una indennitร  mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI โ€“ in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1ยฐ maggio 2015. La NASpIย viene erogata su domanda dell’interessato.

Laย NASpIย spetta aiย lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invaliditร , qualora non optino per laย NASpI.

L’indennitร  di disoccupazione NASpIย spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternitร , malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dร  luogo alla sospensione della prestazione e dovrร  essere presentata una nuova domanda diย NASpIย in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Laย NASpIย รจย corrisposta mensilmenteย per un numero di settimane pari alla metร  delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno giร  dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non รจ computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuovaย NASpI.

I periodi di fruizione dellaย NASpIย sono coperti daย contribuzione figurativaย (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un’attivitร  lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attivitร  lavorativa da parte del socio, puรฒ richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione dellaย NASpI.

Indennitร  Daspi, quanto spetta

La misura della prestazione รจ pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione รจ inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dellโ€™indice ISTAT e reso noto ogni anno dallโ€™INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).

Se la retribuzione media รจ superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione รจ invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennitร  non puรฒ superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dellโ€™indice ISTAT e reso noto ogni anno dallโ€™INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennitร  si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L’indennitร  รจ commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilitร  aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo dell’indennitร ย si riduceย nei seguenti casi:

  • attivitร  svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) โ€“ decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 โ€“ e cioรจ pari a 4.800 euro. L’indennitร  viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attivitร  e la data di fine dell’indennitร  o, se antecedente, la fine dell’anno. Il soggetto beneficiario deve informare l’INPS โ€“ utilizzando ilย modulo SR161ย โ€“ entro un mese dall’inizio dell’attivitร  o dall’invio della domanda diย NASpI, se l’attivitร  preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto โ€“ anche se pari a zero โ€“ entro il predetto termine comporta decadenza dallaย NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR e cioรจ pari a 8.000 euro. L’indennitร  viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attivitร  e la data di fine dell’indennitร  o, se antecedente, la fine dell’anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attivitร  o dall’invio della domanda diย NASpI, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attivitร  lavorativa quando รจ cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto allaย NASpIย e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o piรน rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti โ€“ a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dallโ€™articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 โ€“ ha diritto alla indennitร  di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, e cioรจ pari a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, laย NASpIย รจ ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennitร  o, se antecedente, la fine dell’anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dallaย circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142ย e dalย messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale lโ€™indennitร ย NASpIย รจ interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).

L’indennitร  puรฒ essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nelย CAPย di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

Sospensione e decadenza

La prestazione รจย sospesaย in caso di:

  • rioccupazioneย con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennitร  รจ sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
  • nuova occupazioneย in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro allโ€™estero).

Il lavoratoreย decadeย dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attivitร  di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dallโ€™inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda dellaย NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o piรน rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere allโ€™atto di presentazione della domanda diย NASpIย conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un’attivitร  lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare allโ€™INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se lโ€™attivitร  lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invaliditร  e non opta per l’indennitร ย NASpI;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

L’articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalitร  per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l’articolo 21, l’inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilitร  della prestazione, fino alla decadenza dallaย NASpIย e dallo stato di disoccupazione.

In caso diย lavoro all’estero:

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non รจ soggetto alle regole di condizionalitร ; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalitร  di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta lโ€™applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalitร  di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta lโ€™applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoroย si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalitร  di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta lโ€™applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie

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