Cronaca

Non รจ reato guidare il motorino senza patente: lo dice la Cassazione

La Cassazione sancisce che non commette reato chi, sottoposto a misura di prevenzione, guida un ciclomotore senza patente. La depenalizzazione applicata in materia vale anche in questo caso, perchรฉ i ciclomotori fino a 50 c.c. non sono considerati “motoveicoli”, il fatto poi che dal 2013 รจ previsto l’obbligo della patente anche per questi mezzi non ne giustifica l’estensione, che avverrebbe in malam partem, contrariamente al divieto di analogia sancito dall’art 14 disp prel. c.c.

Non รจ reato guidare il motorino senza patente

La Corte di appello riforma parzialmente la sentenza resa in primo grado, che ha giudicato con rito abbreviato R.Z. – imputato dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 75 d.lgs. n. 159/2011 e 116 d.lgs. n. 285 del 1992, perchรฉ, stante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si poneva alla guida di un ciclomotore, senza patente perchรฉ stata revocata e senza copertura assicurativa.

La sentenza di secondo grado assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 75, comma 2, per insussistenza del fatto, mentre per quanto riguarda la condotta della guida senza patente del ciclomotore, ridetermina la pena nell’ammenda di 1.200,00 euro, perchรฉ risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 73 d.lgs 159/2011, dopo che, in regime di sorveglianza speciale, il Prefetto gli ha revocato la patente di guida. Ricorre in Cassazione il difensore dell’imputato lamentando l’errato inquadramento del fatto contestato all’imputato ai sensi dell’art 73 del dlgs n. 159/2011.

 

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