Il reato di violenza sessuale: finire nei guai è più semplice di quanto si pensi

Analisi di un reato su cui si sa ancora troppo poco

Quello di violenza sessuale è un reato di cui, purtroppo, sentiamo spesso parlare, eppure non tutti ne conoscono il vero significato. La maggior parte delle persone pensa infatti che la violenza sessuale sia solo la congiunzione carnale attuata mediante abuso della forza bruta, ebbene, nulla di più sbagliato! Prima di iniziare con l’analisi vera e propria di questa fattispecie delittuosa, è opportuno richiamare la norma in oggetto, ovvero l’art. 609bis del Codice Penale che testualmente recita:

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona»

Come si evince già dal testo della norma, la violenza sessuale non si configura solo in presenza di costrizione fisica ma anche quando la vittima del reato sia persona impossibilitata a esprimere validamente il proprio consenso, per una malattia fisica o mentale, ovvero quando la stessa vittima abbia subito inganni e raggiri. Vediamo nel dettaglio alcune casistiche emerse dagli ultimi sviluppi legislativi.

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Come abbiamo poc’anzi accennato, la violenza sessuale si configura ogni volta in cui l’autore del reato approfitta dell’incapacità della vittima (temporanea o non) al fine di compiere atti sessuali. Ebbene, lo stato di ubriachezza rientra a pieno titolo nella casistica di incapacità fisica e psichica. Pensiamo al caso, molto comune, di un ragazzo che il sabato sera conosce una coetanea in discoteca e quest’ultima sia in evidente stato di alterazione psichica dovuta all’assunzione di alcolici. Un rapporto sessuale consumato in queste circostanze rientra appieno nella fattispecie delittuosa di Violenza Sessuale  e ci sono diverse sentenze della Corte di Cassazione a confermarlo

SI

La Violenza Sessuale nel nostro ordinamento non è solo la congiunzione carnale coatta, bensì qualsiasi atto di libidine non richiesto e\o attuato con coercizione. Va da sé che può essere considerato violenza sessuale anche un bacio non richiesto oppure dei palpeggiamenti nelle zone erogene (seno e natiche). Come esempio possiamo citare un caso avvenuto di recente, quello della giornalista Greta Beccaglia che è stata palpata sulle natiche in diretta TV da un tifoso. L’uomo è stato denunciato e successivamente condannato per Violenza Sessuale.

SI

È ben possibile che si configuri il reato di violenza sessuale anche in assenza di concreto contatto fisico tra le due parti. Pensiamo al caso in cui una ragazza venga ricattata o minacciata su un social network e costretta a inviare delle sue foto hot al suo aguzzino. È un caso verificatosi non di rado negli ultimi anni e i giudici, in tutti i casi, hanno riconosciuto il reato di violenza sessuale a carico dell’autore delle minacce.

NO

La violenza sessuale è un reato procedibile a querela di parte, salvo rari casi in cui è possibile procedere d’ufficio. Il termine per presentare la querela è un anno, scaduto quel termine non sarà più possibile perseguire penalmente il presunto autore del reato.

SI

Ebbene si, la dinamica che abbiamo poc’anzi descritto (realmente accaduta) integra il reato di violenza sessuale. Il caso riguardava una giovane coppia di fidanzati, in cui lei aveva denunciato lui per averla obbligata ad avere rapporti sessuali. I giudici hanno riconosciuto che l’insistenza del ragazzo, unita al fatto di aver condotto l’auto in un luogo isolato contro la volontà della ragazza, aveva generato paura in quest’ultima che sarebbe stata costretta a dare il suo consenso al rapporto sessuale per paura di eventuali ripercussioni. Il caso si è concluso con la condanna del ragazzo.

NO

Quando si parla di quantum probatorio della violenza sessuale, è bene sapere che le dichiarazioni della vittima sono già una prova. Per quanto possa sembrare strano, basteranno le dichiarazioni della vittima per avviare un processo e, eventualmente, arrivare a una condanna. Spetta infatti al giudice valutare attentamente se le dichiarazioni della vittima sono coerenti e credibili. Tuttavia, qualora si sia state vittime di violenza sessuale, è sempre bene farsi visitare in una struttura sanitaria e farsi rilasciare un referto, non solo per accertare le proprie condizioni di salute, ma anche per rinforzare il quantum probatorio.

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