Cronaca

Riforma della giustizia, in carcere solo per reati gravi: piĆ¹ pene alternative

Riforma della giustizia: sƬ alla nuova prescrizione, stretta sui tempi delle indagini preliminari e sul rinvio a giudizio

Riforma della giustizia: sƬ alla nuova prescrizione, stretta sui tempi delle indagini preliminari e sul rinvio a giudizio. Ma anche incentivo della giustizia riparativa e delle pene alternative. Vediamo cosa prevedono gli emendamenti presentati dalla ministra Cartabia.

Riforma della giustizia, tutte le novitĆ 

Per quanto riguarda la prescrizione, la norma attualmente in vigore prevedeva lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado: dopo il primo giudizio, in pratica, non esistevano termini per lo spirare del processo, che potenzialmente avrebbero potuto essere anche biblici. Lo schema che la ministra ha proposto al governo ĆØ invece diverso: la prescrizione del reato si ferma, sƬ, dopo il giudizio di primo grado, come voleva il suo predecessore. Ma a quel punto viene introdotta una novitĆ : il giudizio di appello dovrĆ  durare al massimo due anni e quello in Cassazione al massimo uno. Pena lā€™improcedibilitĆ .

Per i reati piĆ¹ gravi – che non prevedono il fine pena mai, come lā€™estorsione, lā€™associazione per delinquere o lā€™omicidio non aggravato – sono previsti tempi piĆ¹ lunghi. Tre anni per finire lā€™appello, uno e mezzo per la Cassazione. Anche per i reati contro la pubblica amministrazione – come la corruzione o la concussione – potranno avere un giudizio dā€™appello lungo fino a tre anni, prima di essere dichiarati improcedibili. Un anno e mezzo, invece, in Cassazione.

Le indagini preliminari

Unā€™altra novitĆ  inserita nel maxiemendamento riguarda le indagini preliminari. La fase, cioĆØ, che precede il processo. Anche in questo caso si punta a fare in modo che i tempi delle inchieste non sforino oltre un certo termine, attribuendo al gip un controllo sui tempi: quando il termine finisce il pm sarĆ  tenuto ā€œa esercitare lā€™azione penale o a richiedere lā€™archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravitĆ  del reato e alla complessitĆ  delle indagini preliminariā€.

Rinvio a giudizio

Ed ĆØ proprio sul rinvio a giudizio che ĆØ prevista unā€™altra novitĆ . Il codice di procedura penale, ad oggi, dice che il pubblico ministero puĆ² chiedere che lā€™imputato sia mandato a processo se ritiene che ci siano gli elementi sufficienti per sostenere lā€™accusa in giudizio. In base alla nuova formulazione, invece, il rinvio a giudizio potrĆ  essere chiesto solo se il pm ritiene che ci sia una ā€œragionevoleā€ previsione che la sentenza del giudice possa essere di condanna. ƈ un modo per sfoltire i processi, per evitare di celebrarli laddove inutili, in un sistema molto affaticato dagli arretrati.

Unā€™altra misura riguarda la fase che precede il processo. Gli emendamenti propongono che si stabiliscano criteri chiari per le prioritĆ  delle indagini. Nella relazione della Commissione Lattanzi, incaricata dalla ministra a redigere le proposte per la nuova giustizia penale, era stata lanciata lā€™idea che fosse il Parlamento a determinare a quali inchieste dare la precedenza e quali processi trattare per primi. Negli emendamenti predisposti portati oggi in cdm si lascia alle camere la prerogativa di individuare dei criteri generali. A quel punto, poi, dovranno essere le singole procure a individuare ā€œcriteri di prioritĆ  trasparenti e predeterminatiā€, con lā€™obiettivo di scegliere ā€œle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altreā€.

Le sanzioni

Una novitĆ  importante riguarda le sanzioni che andranno a sostituire le pene detentive brevi. Si tratta di modi di scontare la pena diversi dal carcere, per soggetti che hanno commesso reati minori. Queste misure potranno essere concesse solo se ā€œil giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reatiā€. Ma quali misure andranno a sostituire il carcere in questi casi? ā€œLa semilibertĆ , la detenzione domiciliare – si legge nel testo – il lavoro di pubblica utilitĆ , la pena pecuniariaā€.

Su questa scia sono le novitĆ  in materia di giustizia riparativa, quella giustizia che va oltre il processo penale, cercando di arrivare a una riconciliazione tra vittima e colpevole o tra autore di reato e societĆ . Con la riforma si prevede che si possa accedere a programmi di questo genere in ogni fase del procedimento, con il consenso – che puĆ² essere ritirato – di vittima e imputato. Se il percorso va a buon fine, se avviene una riconciliazione, questo risultato potrĆ  essere valutato possa essere valutato ā€œsia nel procedimento penale che – si legge nel testo – in sede esecutivaā€. Se il percorso non va a buon fine, perĆ², nessun effetto negativo puĆ² ricadere sul processo nĆ© sullā€™esecuzione della pena. Si tratta di un passaggio di rilievo – definito dallā€™avvocato Cataldo Intrieri ā€œla vera rivoluzioneā€ della riforma – perchĆ© introduce in un sistema penale repressivo un elemento in piĆ¹: quello della giustizia che – magari non sempre e certamente a piccoli passi – riesce a ricucire le fratture sociali che un reato crea.

Fonte: Huffington post

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