Per una consulenza legale in tutte le materie di diritto SCRIVETE A: simona.mazzeo@tiscali.it. Saranno selezionati i quesiti di diritto più interessanti e l’ Avv. Mazzeo risponderà ad essi nel prossimo numero. Per questo mese la redazione, tra i tanti pervenuti, ha selezionato il quesito di Sandro da Vallo della Lucania che si chiedeva se il ricevimento di un’eredità da parte della ex coniuge potesse comportare la revisione dell’assegno di mantenimento corrisposto alla stessa.Caro Sandro, se la tua ex non ha redditi propri, perché ha rinunciato al lavoro per dedicarsi completamente alla famiglia e ai figli, ma successivamente ha ricevuto un’eredità, l’assegno di divorzio può essere rivisto o anche revocato. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, con ordinanza n. 11797 del 27 maggio 2014, accogliendo il ricorso di un uomo condannato al pagamento di un assegno divorzile pari ad euro 1.100 mensili a favore dell’ex consorte e di un contributo pari a 600 euro mensili per i figli.
Il ricorrente contestava la decisione del giudice di secondo grado che, respingendo ogni istanza dell’appellante, incentrava esclusivamente la propria motivazione sulla constatazione della cessazione dell’attività lavorativa svolta dall’ex moglie, laureata in medicina e chirurgia, all’inizio del matrimonio, determinata dal potersi dedicare esclusivamente alle cure domestiche, all’accudimento e all’educazione dei figli. L’uomo lamentava, in particolare, la mancanza di considerazione, da parte della corte distrettuale, del reddito dei due coniugi e del tenore di vita dagli stessi condotto in costanza di matrimonio, nonché il mancato raffronto tra i redditi e i cespiti patrimoniali di entrambi omettendo di esaminare fatti decisivi quali l’adeguatezza dei mezzi propri dell’ex moglie, idonei a garantirle il mantenimento di un analogo tenore di vita anche dopo la cessazione del rapporto coniugale. Mezzi derivanti dalla modifica della situazione patrimoniale dell’ex, dovuta alla donazione effettuata dalla di lei madre ai figli della nuda proprietà di alcuni immobili (in costanza di matrimonio) ed alla conseguente acquisizione della piena proprietà degli stessi per successione ereditaria alla morte della madre, che aveva procurato alla donna, grazie alla vendita di alcuni dei beni (dopo la separazione), un guadagno pari ad euro 960.000. Rilevando uno scostamento dai criteri di valutazione prescritti dall’art. 5 della legge n. 898/1970 per l’accertamento e la quantificazione del diritto all’assegno divorzile, la Corte ha sostenuto che “nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato” e pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata.