Economia

Scontrino elettronico, oggi รจ il termine ultimo per inviare i dati

Scontrino elettronico: oggi รจ il termine ultimo per inviare i dati. I corrispettivi devono essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dalla consegna del bene e del relativo pagamento del corrispettivo.

Il decreto crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019) introduce 2 importanti novitร  circa i termini di comunicazione degli scontrini elettronici, e le possibili sanzioni.

Qual รจ il termine entro il quale รจ possibile inviare i dati?

I corrispettivi devono essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dalla consegna del bene e del relativo pagamento del corrispettivo.

Per chi svolge prestazioni di servizi, assimilabili al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal momento del pagamento del corrispettivo.
Ovviamente, la memorizzazione dei dati dei corrispettivi rimane su base giornaliera.
Comunque sia, il decreto prevede, fra le altre cose, scadenze dei termini di presentazione dei dati differenti, dove non verranno applicate le sanzioni previste.

Trasmissione telematica: moratoria delle sanzioni

รˆ prevista una moratoria delle sanzioni per gli esercenti che hanno un volume dโ€™affari superiore a 400 mila euro, per i periodi compresi tra lโ€™1 luglio 2019 e il 31 dicembre 2019; dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per chi, invece, ha un volume dโ€™affare inferiore ai 400 mila euro.
In altre parole, le sanatorie riguardano soltanto i primi 6 mesi dallโ€™entrata in vigore del nuovo adempimento che, ricordiamolo, รจ differente a seconda che gli esercizi commerciali superino o meno la soglia di 400 mila euro di volume dโ€™affari.

Durante questo periodo di tempo รจ possibile effettuare la trasmissione telematica entro il mese successivo a quello in cui le operazioni vengono effettuate.
Ad esempio: le operazioni effettuate nel periodo che va dallโ€™1 luglio al 31 luglio devono essere trasmesse entro fine agosto, o per meglio dire entro il 2 settembre ( questo perchรฉ il 31 agosto e lโ€™1 settembre ricadono, rispettivamente, nei giorni festivi di sabato e domenica ).

Le sanzioni previste per il mancato invio dei dati

Le sanzioni sono dettate dallo stesso articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 127/2015, il quale prevede le stesse sanzioni espresse dallโ€™art. 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nellโ€™emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, o in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali, la sanzione sarร  pari al 100 % dellโ€™imposta corrispondente allโ€™importo non documentato.

Per la mancata richiesta di manutenzione o riparazione dei registratori telematici, fermo restando la non omessa annotazione dei dati, le sanzioni vanno da 250 euro a 2.000 euro.
Se nellโ€™arco di 5 anni vengono contestati 4 diverse violazioni, circa la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, รจ prevista la sospensione della licenza o la sospensione dellโ€™autorizzazione dellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  per un periodo che va dai 3 giorni ad un mese. Se ad essere contestati sono corrispettivi per un valore superiore a 50 mila euro, allora, la sospensione sarร  immediatamente esecutiva.

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