Sesso tra i coniugi, mai piĆ¹ doveri: lo dice la Cassazione
Esiste un dovere a fare sesso tra coniugi? Una nuova sentenza della Cassazione dice di no salvaguardando il diritto a non avere amplessi per il timore di subire conseguenze peggiori.
Mai piĆ¹ l’obbligo a fare sesso col coniuge
Un tempo si aspettava il matrimonio per andare a letto con la propria moglie. Era quindi socialmente accettato il fatto che, in presenza di un rifiuto ingiustificato da parte della donna, il marito potesse ripudiarla. Quei tempi sono passati ma qualche residuo di una concezione legata al dovere dei rapporti sessuali ĆØ rimasta.
Innanzitutto in tema di Ā«nullitĆ del matrimonioĀ»: se il matrimonio non viene consumato, il giudice potrĆ cancellarne ogni effetto senza neanche bisogno di previa separazione. Risultato: sarĆ proprio come se la coppia non si fosse mai sposata (il che vuol anche dire: niente assegno di mantenimento). CāĆØ poi il dovere di prestarsi Ā«reciproca assistenza morale e materialeĀ» imposto dal codice civile: in questāobbligo, secondo la giurisprudenza, ĆØ compreso anche il sesso.
Una recente sentenza della Cassazione ritorna sullāargomento e si interroga su un quesito interessante: esiste il diritto ai rapporti sessuali tra coniugi? In presenza del rifiuto prestato dalla moglie o dal marito, cosa puĆ² fare lāaltro? Quali sono i diritti di chi rimane āin biancoā e quali invece quelli di chi ha il āperiodico mal di testaā? Chi insiste, tanto da forzare il coniuge, cosa rischia? E chi invece chiede di dormire in camere separate puĆ² essere ritenuto responsabile del divorzio?
Sono domande molto attuali, anche se comunemente non trovano ampia discussione sociale, per via del normale imbarazzo che si prova nel rivelare le confidenze del proprio letto. Da quando esiste internet sono nati numerosi forum ove il problema viene trattato in vario modo. Non sono poche le mogli o i mariti che si chiedono: che rischio se non faccio lāamore con il coniuge? Ecco le risposte che stai cercando.
Qual ĆØ la frequenza dei rapporti sessuali di una coppia sposata?
Come potrĆ giĆ immaginare chi si ĆØ trovato a vivere una situazione del genere, non esiste alcuna normativa che regoli la frequenza dei rapporti sessuali nel matrimonio. NĆ© mai vengono citati nellāambito dei diritti e doveri dei coniugi. Ed ĆØ davvero strano visto la legge disciplina ogni aspetto della nostra vita quotidiana, da quelli piĆ¹ semplici ai piĆ¹ complessi. Anzi, si parla di un eccesso di ānormazioneā con riferimento alla mole di disposizioni che regolano lāesistenza del cittadino. PerchĆ© proprio i rapporti sessuali ā quanto di piĆ¹ normale e anzi frequente vi possa essere ā non vengono menzionati? Forse per pudore del legislatore che, solo nel lontano 1942, ha scritto interamente il diritto di famiglia.
Il fatto che nessun articolo citi il dovere di fare sesso, non significa che non esista. La giurisprudenza corre infatti spesso a colmare le lacune e a interpretare il diritto sulla base del ricorso allāanalogia. Ecco che, secondo numerose sentenze, ĆØ illegittimo ā se immotivato ā il rifiuto di rapporti sessuali. E questo perchĆ© il dovere morale ā che il codice, questa volta sƬ, prevede in modo esplicito ā consiste nel soddisfare le reciproche necessitĆ . NecessitĆ quindi non solo economiche ma anche fisiche. Il rifiuto ad avere rapporti sessuali per la legge rappresenta la manifestazione di una volontĆ che, a chiare lettere, dichiara di non avere intenzione di adempiere a tale dovere coniugale.
Il problema ĆØ piĆ¹ grave di quanto appaia perchĆ©, come anticipato, nella quasi totalitĆ dei casi quando si inizia a rifiutare di avere rapporti sessuali col proprio coniuge si arriva pian piano a rifiutare la persona nella sua totalitĆ e, cosƬ, a ferirla psicologicamente e soprattutto negli affetti.
Appurato che i rapporti sessuali, entro determinati limiti, sono obbligatori, bisogna capire quale sia la frequenza che si possa richiedere al coniuge. Qui bisogna affidarsi al buon senso e a una ānormaleā vita sessuale che, in ambito matrimoniale, potrebbe anche essere piĆ¹ o meno intensa o addirittura del tutto assente, purchĆ© sempre vi sia il consenso di entrambi i coniugi. Quindi se si vuole, anche due volte al giorno o una al mese.
Il problema invece ā quasi sempre ā ĆØ quando tale consenso non si trova e uno dei due ĆØ soggetto a pulsioni che lāaltro non ha. Qui bisogna trovare il giusto compromesso per non cadere in due eccessi assai rischiosi: chi vuole per forza avere i rapporti sessuali deve stare attento a non commettere il reato di violenza sessuale; dal lato opposto, invece, cāĆØ il rischio, per chi vi si vuole sottrarre, di subƬre il cosiddetto addebito e di perdere il diritto al mantenimento.
Ecco che allora corre in soccorso la sentenza della Cassazione citata in apertura.
Ć violenza se la moglie accetta il rapporto sessuale perchĆ© intimidita
Immaginiamo una scena di questo tipo. Lei acconsente al rapporto sessuale chiesto con insistenza dal marito ā un tipo brusco e violento ā ma solo perchĆ© teme, in caso di rifiuto, conseguenze ben peggiori, magari di essere lasciata perchĆ© minacciata in tal senso, o di essere picchiata. In tale ipotesi si configura lo stesso il reato di violenza sessuale.
La Cassazione, in questa occasione, sembra cambiare parere rispetto al passato ed avverte: non esiste un diritto allāamplesso solo perchĆ© tra due persone cāĆØ un rapporto coniugale o paraconiugale e nĆ© il potere di imporre o esigere una prestazione senza il consenso del partner. Se la moglie non vuol far lāamore con il marito questāultimo non puĆ² imporsi.
Se perĆ² il diniego ai rapporti sessuali non ĆØ occasionale ma costante ed immotivato (privo cioĆØ di valide ragioni) lāuomo puĆ² chiedere la separazione con addebito a carico della moglie āfreddaā.
Attenzione perĆ²: nessun addebito scatta se lei si rifiuta di fare lāamore quando ci sono altre cause, a monte, ad aver allontanato i due coniugi. Se la coppia era giĆ in crisi, dunque, non resta che prendere atto di unāunione venuta meno e procedere alla separazione senza colpe.
Nel caso deciso dalla Corte, tra i due coniugi non scorreva piĆ¹ buon sangue e in casa cāera un clima di estrema conflittualitĆ anche dipeso dalla perdita del lavoro da parte dellāimputato e del consumo di alcol.
La Cassazione ha ricordato che integra il reato di violenza sessuale Ā«nella forma āper costrizioneā qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo a incidere sullāaltrui libertĆ di autodeterminazione, compresa lāintimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali. Non rileva lāesistenza di un rapporto coniugale o paraconiugale, atteso che non esiste allāinterno del rapporto un diritto allāamplesso, nĆ© conseguentemente il potere di imporre o esigere una prestazione sessuale senza il consenso del partnerĀ».
Non esclude lāesistenza del crimine ā conclude la Corte ā fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca quando ĆØ provato che lāautore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessualiĀ».