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Sms ed e-mail fanno piena prova in giudizio, lo dice la Cassazione

Gli “short message service” e i messaggi di posta elettronica rientrano nelle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e dunque formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Per il disconoscimento, tuttavia, non è sufficiente una generica contestazione, ma sono necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Sms e e-mail fanno piena prova in giudizio

Lo si legge nella sentenza n. 19155/2019 con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex, madre del bambino, per le rette dell’asilo nido.

Il caso

In particolare, i giudici d’appello, nel rigettare la sua opposizione al decreto ingiuntivo, rilevavano come dagli “sms” prodotti dalla madre del bambino e a lei inviati dall’ex, emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore all’asilo nido e all’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse del figlio.
In Cassazione, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia sbagliato a riconoscere efficacia probatoria, quale scrittura privata, ai tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli a lui erroneamente quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti.
Al massimo, tali “produzioni” avrebbero avuto, a detta della difesa, efficacia meramente indiziaria, in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.

Il valore probatorio di SMS ed email

Respingendo tale assunto, la Cassazione rammenta come di recente (cfr. Cass., sent. n 5141/2019) la giurisprudenza abbia ribadito che lo “short message service” (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 del codice civile. Di conseguenza, si ritiene che l’SMS formi piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Gli Ermellini (cfr. sent. n. 11606/2018) sono giunti alla medesima conclusione anche relativamente all’efficacia probatoria dell’email, ritenendo che il messaggio di posta elettronica costituisca un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 del codice civile.

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