Cronaca

Concorso pubblico: il tatuaggio visibile non è più motivo di esclusione

La commissione esaminatrice deve sempre fare una valutazione di idoneità

Il tatuaggio visibile non è più motivo di esclusione da un concorso pubblico: la commissione esaminatrice deve sempre fare una valutazione di idoneità.

Tatuaggio, nessun motivo di esclusione da concorso pubblico

Il solo tatuaggio non può essere considerato elemento per l’esclusione di un candidato dal concorso. È uno dei motivi per cui il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un candidato per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria.

Il caso

La vicenda nasce quando nell’ambito del concorso per titoli ed esami a 375 posti di allievo agente maschile del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, bandito il 29 novembre 2011, la commissione esprime parere di non idoneità. Il candidato presenta ricorso al Tar contro il giudizio collegiale “espresso in termini di non idoneità per tatuaggio esimente per sede”. Il Tar accoglie l’istanza.

La sentenza

L’11 febbraio 2022 la decisione. Per i giudici del Tar le censure sono fondate. “Dall’esame della normativa citata si evince che non è sufficiente la mera visibilità di un tatuaggio per giustificare l’esclusione di un candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell’immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme”. Non solo: i magistrati proseguono chiarendo che “sebbene, quindi, la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall’uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità, si deve escludere l’automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l’esclusione dal concorso per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme”.

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