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Nessun trattamento medico su pazienti senza consenso. L’omesso consenso informato è un danno

Nessun trattamento medico su pazienti senza consenso. L’omesso consenso informato è un danno autonomo. Per la Corte di Cassazione va risarcito in maniera ulteriore e autonoma rispetto al danno da errato trattamento medico. La responsabilità medica assume un profilo sempre più delineato e preciso nella giurisprudenza.

Il consenso informato è l’obbligo ad informare il paziente sui rischi e sulle procedure di un determinato trattamento terapeutico ed è il presupposto di legittimità dell’attività medica, in quanto vige il principio, secondo l’art. 32 della Costituzione, per il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà. Esso si basa su due principi fondamentali, ovvero in primo luogo ogni intervento o terapia, invasivo o no, necessita dell’assenso dell’interessato, in secondo luogo l’assenso deve essere consapevole, ovvero deve essere preceduto da una adeguata informativa riguardo le caratteristiche, i rischi e le finalità dell’intervento. Esso rientra nei diritti della persona, che trovano fondamento negli art 2, 13 e 32 della Costituzione.

La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari. La legge 24 dell’8 marzo 2917 (Legge Gelli) ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità ed ha stabilito che, in sede civile, i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

Consenso informato: la Cassazione ha deciso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16892/2019 si è soffermata sulla diversità dei diritti che sono pregiudicati quando un paziente, che è stato sottoposto ad un trattamento medico senza rilasciare il proprio consenso e questo non sia stato eseguito correttamente, cagionandogli un danno, richiede il risarcimento.

Per i giudici, dunque, “il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico … e, quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente“. Per quanto riguarda invece il trattamento medico terapeutico, esso “ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute“. Quindi se si ledono due diritti differenti, il risarcimento deve essere doppio.

La vicenda

Il caso sulla quale la Corte si è espressa è quella sollevata da dei ricorrenti che lamentavano che il Giudice del merito avesse considerato soltanto il danno da nascita indesiderata al fronte di tutte le richieste risarcitorie poste, considerando di fatto soltanto i danni da mancato consenso informato e non quelli dovuti all’omessa diagnosi in utero della malformazione del feto, tra cui danni da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico, patrimoniale ed extra patrimoniale.

Per la Corte, la sentenza va quindi cassata per una nuova valutazione del risarcimento spettante ai ricorrenti.

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