Cronaca

Covid in Campania: cosa cambia per matrimoni e altre cerimonie

Cosa cambia per matrimoni e cerimonie con la nuova ordinanza della Campania? Nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 75 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Si tratta di un provvedimento mirato alla movida e che punta a contenere la nuova ondata di contagi.

Nuova ordinanza Campania, cosa cambia per matrimoni e cerimonie

L’allegato 3 all’ordinanza numero 75 contiene tutte le regole da rispettare per matrimoni e cerimonie. Il documento redatto dall’Unità di Crisi Regionale prevede le seguenti misure:

  • Ferme restando le procedure già descritte nei protocolli per i servizi per la ristorazione, bar, alberghi, con particolare riferimento al layout del locale e al rispetto delle distanze minime tra gli utenti e tra i tavoli in essi riportati, trattandosi in ogni caso di particolari eventi che prevedono la partecipazione di gruppi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, si riportano le seguenti ulteriori indicazioni minime. In particolare è necessario adottare
    adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno della sala ristorante e gli ingressi dovranno essere contingentati in base alle dimensioni dei locali;
  • Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono:
    1 Mt – distanziamento tra le persone (schiena – schiena); 1 Mt – tra i tavoli; Ai Tavoli non potranno essere sedute più di 6 persone.
  • Tali distanze dovranno essere indicate a terra con apposita segnaletica orizzontale. Qualora il rispetto di tali distanze non sia possibile, sarà necessario utilizzare idonee barriere di protezione come pannelli di dimensione minima in altezza di m. 1.60, realizzati in sicurezza con materiali sanificabili, iginizzabili e non porosi. Si dovrà prevedere, nel planning strutturale della gestione dei tavoli e dei relativi commensali, l’utilizzo di una unica procedura che identifichi la disposizione dei tavoli secondo il criterio più consono all’organizzazione dei partecipanti, e nello specifico, attraverso la creazione di tavoli privilegiando che i partecipanti siano suddivisi per nucleo
    familiare stretto e comunque con un numero non superiore a 6 persone.
  • La tempistica dell’erogazione del ricevimento dovrà essere strutturata attraverso un prolungamento dei tempi dello stesso, con fasi di somministrazione più lunghe rispetto allo standard, per permettere il regolare flusso di approvvigionamento, rallentato dal porre in essere tutte le regolari disposizioni di corretto distanziamento sociale in fase di somministrazione.
  • Qualora possibile, si dovrà prediligere l’utilizzo di luoghi all’aperto per lo svolgimento del ricevimento.
  • Ad ogni utilizzo, i luoghi dovranno essere preventivamente sanificati secondo le procedure riportate nel paragrafo specifico.
  • Le aree all’aperto dovranno essere strutturate e suddivise per le diverse fasi dello svolgimento del ricevimento, dotate di idonei percorsi atti alla eliminazione delle contaminazioni crociate, servizio e per la somministrazione degli alimenti. Il buffet non è consentito.

È consentito

  • il servizio con la modalità di consegna del cibo e bevande da parte di un operatore delle  pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte; le stesse dovranno essere adeguatamente protette con coperture con superfici sanificabili, igienizzabili e non porose. In ogni caso dovrà essere garantito il distanziamento, anche attraverso l’uso di opportuna segnaletica orizzontale.
  • modalità di servizio al tavolo da parte del personale di sala, ove possibile in luogo all’aperto; – le bevande verranno servite direttamente al tavolo dal personale addetto;
  • non sono consentite le consumazioni al banco.
  • L’erogazione dell’aperitivo dovrà essere garantita con modalità di somministrazione da parte del personale di sala preferibilmente cosidetta “ a braccio”. All’ingresso all’ospite sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Il cliente potrà togliere la mascherina solo quando seduto al tavolo o nelle aree all’aperto. In qualunque altra condizione di presenza nel locale dovrà indossare la mascherina. Al di fuori dei locali igienici dovranno essere previsti gel sanificanti. I locali igienici dovranno essere sanificati all’inizio di ogni turno di apertura al pubblico e almeno due volte durante l’orario di apertura.
  • L’ingresso ai locali sarà regolamentato da personale addetto che contingenterà l’accesso evitando assembramenti interni e in corrispondenza dell’ingresso verificando che i clienti indossino le mascherine.

Il protocollo per matrimoni e cerimonie


L’ordinanza della Regione Campania su feste e cerimonie, il chiarimento

Ecco nel dettaglio i contenuti puntuali del chiarimento:

  1. La disposizione di cui al punto 2. dell’Ordinanza n. 75 del 29.09.2020 (“Con decorrenza dal 1° ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1″”) a feste e ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.
  2.  Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l’indicato limite numerico non opera ove l’evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.
  3. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall’Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.
  4. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai “coperti” degli esercizi di ristorazione destinati all’utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.
  5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell’Ordinanza.

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