Cronaca

Nuovo decreto legge Covid: cosa cambia per concorsi pubblici, magistrati ed elezioni di ordini professionali

Decreto legge Covid: novità per concorsi ed elezioni di ordini professionali nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Il nuovo decreto legge Covid interviene anche su concorsi ed elezioni di ordini professionali. Importanti novità attese da chi dovrà sostenere prove di concorso o prendere parte alle elezioni dei nuovi presidenti degli ordini professionali. Il decreto legge Covid, in vigore dal 7 al 30 aprile, è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

Decreto legge Covid: cosa succede con concorsi pubblici e magistrati

Via libera a “modalità semplificate di svolgimento delle prove” per i concorsi pubblici. Nel dettaglio, si legge nel testo, tra l’altro si prevede “nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”. Poi “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale” e “una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”.

È inoltre “consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica da Covid-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (…) sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”.

Elezioni ordini professionali

Slittano di cinque mese le elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionale. “I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali – si legge infatti nel testo – possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure” di “un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.


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