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26 agosto 1789: si dà il via all’emanazione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino fu discussa, approvata ed emanata durante il periodo cardine della Rivoluzione francese ed è un testo giuridico contenente una solenne dichiarazione che elenca – con dovizia di particolari – tutti i diritti di un essere umano e dei un cittadino all’interno di una comunità.

Essa si compone in 17 articoli contenenti le norme fondamentali di vita di un cittadino e del rapporto che ci deve essere tra lui e le sue istituzioni. Al duo interno viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani, i diritti naturali imprescindibili, quelli correlati alle associazioni politiche e il principio di sovranità democratica che frantuma l’idea del “sovrano per diritto divino” che aveva regnato per secoli.

26 agosto del 1789: fu emanata la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino è ben più di un semplice testo, si tratta, infatti, di un testo giuridico emanato nel clou dell’epica Rivoluzione Francese, ovvero in data 26 agosto 1789. Al suo interno vi sono presenti – in maniera solenne – tutti i diritti del cittadino e di un essere umano all’interno della comunità, inoltre, fu progettato sulla falsa riga dell’altrettanto celebre Dichiarazione di Indipendenza americana.

Fatti antecedenti

A seguito del sangue sparso durante tutto il periodo della Rivoluzione francese, fu assegnata una commissione da parte dell’Assemblea nazionale costituente, composta da cinque membri incaricati a stilare una Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino. Tutti principi destinati ad essere inseriti all’interno della nuova costituzione, passando così dalla monarchia assoluta dell’Ancien Régime a una monarchia costituzionale.


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Il risultato prodotto dai cinque membri si basò sul testo proposto dal marchese de La Fayette, un progetto della Dichiarazione che venne discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto 1789. In tale dichiarazione – sotto la pressione dell’Assemblea – fu ratificato, in data 5 ottobre, dal re Luigi XVI dopo la marchia su Versailles e servì come anticamera della prima costituzione varate nel 1791.

L’attuazione


Nazioni-Unite


Dopo la presa della Bastiglia e l’abolizione del feudalesimo, venne attuata la sopracitata Dichiarazione che, conseguentemente, sconvolse radicalmente la società. La maggior parte del contenuto della Dichiarazione confluì nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo tutt’oggi applicata, sia dagli altri ranghi costituzionali della Repubblica francese, sia dalle Nazioni Unite.

L’elenco della Dichiarazione

L’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’Uomo e del Cittadino:


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  • Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le disbtinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
  • Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
  • Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
  • La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
  • La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
  • La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
  • Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
  • La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
  • Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
  • Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
  • La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
  • La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
  • Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
  • Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
  • La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
  • Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
  • La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.

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