Cronaca

Green pass obbligatorio a scuola, Tar Lazio respinge sospensiva

Green pass a scuola, Tar conferma l'obbligo e respinge ricorsi presentati nelle scorse ore dal personale scolastico

Green pass obbligatorio a scuola, il Tar del Lazio, con due decreti monocratici depositati oggi, ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del certificato verde per il personale scolastico. Il ricorso era stato presentato dall’Anief e da altre associazioni che chiedevano l’annullamento delle disposizioni del ministero “previa la sospensione dell’efficacia” delle stesse.

Green pass a scuola, Tar reputa corretto l’obbligo

I giudici amministrativi hanno osservato che i provvedimenti impugnati non sono in contrasto con la normativa primaria. Infatti “per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi” di quanto previsto dal decreto legge 52 del 21 aprile 202 sulla ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia.
E anche “l’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria”. Il Tar del Lazio per la trattazione nel merito del ricorso ha fissato una camera di consiglio per il 5 ottobre prossimo. Per i giudici inoltre, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.

Green Pass, i professori possono non vaccinarsi?

E il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi contro il Covid, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”, scrivono i giudici.

 

“In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2”, sottolinea il Tar, spiegando che “nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.


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