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Rubare un cane per salvarlo dai maltrattamenti รจ reato? Ecco cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione annulla la condanna agli attivisti che hanno sottratto 67 beagle dall’allevamento di Green Hill. Assenti dolo e vantaggio patrimoniale.

Rubare un cane per salvarlo dai maltrattamenti รจ reato?

In molti ricorderanno il caso “Green Hill”, l’allevamento di cani beagle in provincia di Brescia e di proprietร  dell’americana “Marshall BioResources”, che anni fa ha suscitato molto scalpore per quello che gli animalisti avevano definito un vero e proprio “lager”.

L’allevamento, infatti, destinava gli animali alla sperimentazione e ai laboratori di vivisezione, effettuava sugli animali pratiche intollerabili, costringendoli a vivere stipati in capannoni e in condizioni inadeguate sia sotto l’aspetto igienico che sanitario. Una situazione che aveva portato le associazioni animaliste italiane a insorgere contro questa “fabbrica” del dolore.

Il caso Green Hill: le recenti pronunce giurisprudenziali

Il 28 aprile 2012, nel corso di un corteo pacifico, alcuni dimostranti riuscivano ad accedere all’allevamento e portavano in salvo diversi cani. Solo il 18 luglio dello stesso anno i beagle di Green Hill sono stati posti sottoย sequestroย probatorio, nominando LAV e Legambiente custodi giudiziari dei cani.
Dalla vicenda, che ha determinato alla chiusura dell’allevamento, รจ scaturito un processo contro i responsabili. La decisione piรน recente รจ quella della Corte d’Appello di Brescia che, lo scorso luglio, ha ribaltato laย sentenzaย di primo grado che aveva assolto tutti gli imputati, comminando diverse condanne.

La decisione

Dello stesso periodo anche laย sentenzaย 40438/2019ย (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, si รจ pronunciata nei confronti degli attivisti che i giudici di merito avevano condannato per il furto di 67 cani di razza Beagle, sottratti allo stabile diย proprietร ย della Green Hill.
Gli Ermellini hanno annullato il provvedimento con rinvio pur affermando l’astratta configurabilitร  del delitto di furto avente ad oggetto cani. Tuttavia, secondo i giudici di legittimitร , nella fattispecie concreta non ricorrono gli estremi del contestato reato di cui all’art. 624-bis del codice penaleย che punisce il furto in abitazione.

Furto di animali e dolo specifico

Una decisione a cui i giudici giungono dopo essersi soffermati sulla nozione diย doloย specifico del delitto di furtoย e sulla nozione di profitto correlata allo stesso: per i magistrati, l’elemento soggettivo รจ integrato ove sia accertato che l’autore del fatto materiale abbia agito perย conseguire un ampliamentoย del proprio patrimonio, quale fine diretto e immediato dell’azione, sia pure con l’intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale.
Non lumeggiato il fine, quanto meno affettivo, dell’impossessamento, dettato dall’intento degli imputati di liberare i cani e di tenerli con sรฉ come animali dรฌ affezione, la Corte ritiene di escludere, per le ragioni indicate, che il dolo specifico, che ne avrebbe animato l’agire, potesse identificarsi, tout court, nel buon esito dell’azione dimostrativa.
Tanto comportaย l’annullamento dellaย sentenzaย impugnataย perchรฉ il giudice del rinvio provveda all’accertamento del suddetto requisito di fattispecie in conformitร  alle direttrici ermeneutiche tracciate.

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