Cronaca

Divorzio: assegno piĆ¹ alto all’ex moglie che rinuncia agli studi per i figli

Divorzio: la Cassazione parla di assegno piĆ¹ alto all’ex moglie che rinuncia agli studi per i figli. Ecco cosa c’ĆØ da sapere sul caso in questione.

L’ex moglie abbandona gli studi per i figli? L’assegno aumento

LaĀ CassazioneĀ con l’ordinanza n. 31359/2019 (sotto allegata)Ā accoglie i motivi del ricorso di una ex moglie in cui evidenzia il mancato esame e valutazione da parte della Corte di merito della diversa situazione economica delle parti e del fatto che la stessa abbia rinunciato agli studi universitari per occuparsi della figlia minore.

Gli Ermellini, rilevando la violazione di un importante principio sancito dalla SU n. 18287/2018, cheĀ nel quantificare l’assegno diĀ divorzio, aventeĀ funzione perequativa e assistenziale, il giudice deve tenere conto anche del contributo apportato dal richiedente alla conduzione familiare e al patrimonio comune.

Assegno diĀ divorzio pari a mille euro

La Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione dell’appellante fissa a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla ex moglie l’assegno divorzile di 1000 euro, oltre rivalutazione Istat.

Il ricorso dell’ex moglie: violazione art. 5 legge

Ricorre in Cassazione la ex moglie affidandosi a cinque motivi di ricorso con cui lamenta:

  • la violazione dell’art 5 dellaĀ legge sul divorzioĀ n. 898/1970 perchĆ© la corte non ha tenuto conto dellaĀ disparitĆ  economicaĀ esistente tra le parti e del fatto che ha rinunciato all’universitĆ  per occuparsi della figlia;
  • ilĀ mancato esame delle situazioni economicheĀ delle parte;
  • la violazione degli artt. 2909 c.c, 112 e 329 c.p.c visto che il diritto all’assegno divorzile, mai contestato dal marito, ĆØĀ statoĀ oggetto di accertamento passato in giudicato;
  • la mancata valutazione del criterio del tenore di vita;
  • la violazione degli artt. 2909 cc, 112 e 329 c.p.c, per aver fissato la decorrenza dell’assegno dallo scioglimento delĀ matrimonio, quando nulla eraĀ statoĀ dedotto con l’atto di appello.
Occorre valutare l’apporto al patrimonio comune

La Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti invece gli altri tre, rinviando la causa alla Corte di Appello, affinchĆ© provveda all’accertamento omesso, comparando i redditi dei due coniugi.

Per quanto riguarda l’omessa considerazione della disparitĆ  economica esistente tra i coniugi e il mancato esame delle rispettive situazioni economiche delle parti, gli Ermellini li ritengono fondati e li esaminano congiuntamente. In effetti la Corte d’Appello non ha comparato i redditi dei coniugi, violando cosƬ un importante principio sancito dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 che riconosce all’assegno diĀ divorzioĀ unaĀ funzione assistenziale e perequativa, disponendo a tale fine che “il giudizio deve essere “espresso, in particolare, alla luce di unaĀ valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti,Ā in considerazione delĀ contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiareĀ ed allaĀ formazione del patrimonio comune,Ā nonchĆ© di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata delĀ matrimonioĀ e d all’etĆ  dell’avente diritto.”

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