In Campania chiusi parchi, piazze e lungomari fino al 21 marzo: le precisazioni dell’ordinanza
In Campania, così come stabilito da una ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, i parchi, le piazze e lungomari resteranno chiusi fino al 21 marzo. Le precisazioni
In Campania, così come stabilito da una ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, i parchi, le piazze e lungomari resteranno chiusi fino al 21 marzo. Ecco le precisazioni.
Campania, chiusi parchi, piazze e lungomari fino al 21 marzo: le precisazioni
- i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per
effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attivitÃ
espressamente consentite dall’ indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari,
prodotti agricoli e florovivaistici); - – che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio regionale, con
decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo
2021; - a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021:
– che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per
la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attivitÃ
dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attivitÃ
restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi
igienici autonomi;
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La chiusura dei parchi e ville
Per la durata prevista dall’Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021- 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico – salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 – dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità , ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate, altresì, le ulteriori.
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