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Coronavirus in Campania: chiusi parchi e mercati, sì a consegne di prodotti confezionati

Coronavirus in Campania: chiusi parchi e mercati, sì a consegne di prodotti confezionati. Nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per limitare il contagio da coronavirus.

La scelta forte è stata quella di chiudere parchi e ville comunali (scelta già presa poche ore prima dal Comune di Salerno) su tutto il territorio regionale.

In sintesi, restano chiuse attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticceria), mentre restano aperti supermercati ed esercizi di vendita di beni di prima necessità, che potranno effettuare anche consegne, ma solo di prodotti confezionati.

Restano vietate fiere e mercati, così come il divieto di utilizzo di impianti sportivi (con qualche eccezione).

Ecco, nel dettaglio, tutti i punti della nuova ordinanza della Regione.

Ecco la nuova ordinanza contro il coronavirus in Campania

Nuova ordinanza dalla Regione Campania. In merito all’emergenza coronavirus in tutta Italia, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato un nuovo documento con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020. Dovranno infatti essere osservate le seguenti disposizioni:

  • Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;
  • I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità – che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dpi;
  • È responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.
  • Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinai, si svolgono attività miste (bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal Dpcm 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l’obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, videogiochi, scommesse;
  • È vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari;
  • È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.
  • Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid 19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dall’articolo 650 del codice pensale.
  • I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza

Clicca qui per scaricare l’ordinanza


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