Cronaca

Coronavirus in Campania, riaprono le scuole guida: le indicazioni

Da venerdì 22 maggio, riaprono le scuole guida in Campania dopo il lockdown causato dal coronavirus. Ecco tutte raccomandazioni necessarie e le linee guida.

Riaprono scuole guida in Campania

Al fine di garantire la ripresa delle attività delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica successivo alla fase di lockdown, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell’utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di linee guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARSCoV-2 e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

Le presenti linee guida sono coerenti con i principi delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall’Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.

Esse, infine, sono coerenti con le linee guida fissate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17 maggio 2020.

Il presente protocollo si prefigge lo scopo di definire un quadro di riferimento procedurale ed organizzativo volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio di tutti gli stakeholders (diretti/indiretti) delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica (art. 122 e 123 del Codice della Strada).

Le misure previste nel presente protocollo si applicano a tutte le autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica (art. 122 e
123 del Codice della Strada) che operano nel territorio regionale.

Fermo restando che il principio di base è la prevenzione e il contenimento del contagio, tutte le imprese di cui al paragrafo precedente devono adottare modalità organizzative ed opportune strategie, anche con il supporto della moderna tecnologia, di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione.

È compito di ogni impresa predisporre una corposa campagna di formazione ed informazione del proprio personale, nonché redigere apposite procedure operative atte a gestire l’eventualità di contagio registrata da personale aziendale, personale esterno e/o da fruitori (clienti/utenti) del servizio offerto.

Principi generali e adempimenti comuni

Di seguito, si riportano i principi di carattere generale su cui si basa il protocollo di sicurezza
in argomento e rientranti nelle seguenti macro-voci:

  • Distanziamento sociale;
  • Buone pratiche di igiene;
  • Informazione/Formazione/Addestramento;
  • Organizzazione del lavoro (ingressi/spazi/ aree comuni/contact tracing);
  • Uso dei DPI;
  • Attività di pulizia e sanificazione.

Pertanto, gli adempimenti comuni a carico di tutte le a tutte le autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica (art. 122 e 123 del Codice della Strada) che operano nel territorio regionale sono:

  • le attività avvengono esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico; a tal fine è necessaria una buona gestione degli orari per evitare le sovrapposizioni di clienti.
  • è necessario mantenere l’elenco delle presenze, sia per le lezioni teoriche che per quelle pratiche, per un periodo di 14 giorni consecutivi, per facilitare, in caso di rilevazione di un caso positivo, la ricostruzione della situazione di prossimità.
  • obbligo da parte dei responsabili di assicurare la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti dal DVR adottato e/o dalle prescrizioni normative che disciplinano la materia, di informare e formare i dipendenti ed informare gli utenti relativamente al loro corretto uso e gestione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, privilegiando in ogni caso la modalità in aula/in presenza in favore dei dipendenti;
  • informazione a tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento e le misure precauzionali, anche individuali, da adottarsi, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio;
  • installazione di dispenser presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda;
  • accesso dei fornitori solo previo appuntamento telefonico o digitale. I fornitori devono prendere visione degli avvisi inerenti all’igiene e alla sicurezza esposti nei locali e sono tenuti a rispettare tutte le regole aziendali fissate per l’accesso e la permanenza presso la sede di lavoro. Le eventuali consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro;
  • accesso agli spazi comuni va in ogni caso contingentato, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute con la previsione di un ricambio di aria continua dei locali, di un tempo possibilmente ridotto di permanenza all’interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano;
  • sanificazione e igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavorative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo, da ripetersi ad ogni cambio turno e/o di persone;
  • dotazione e utilizzo dei DPI nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti prevedendo;
  • installazione di separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
  • dotazione e l’utilizzo DPI da parte del personale nei punti di accoglienza della clientela;
  • organizzazione e la disciplina della fruizione degli spazi comuni, dei punti di ristoro,se presenti e dei servizi igienici;
  • possibilità per il datore di lavoro di promuovere ed effettuare uno screening sulla propria popolazione dei lavoratori, esclusivamente su base volontaria, in accordo con la RSA, se presente, l’RLS ed il medico competente, avvalendosi di personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l’effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE n. 679/2016 – GDPR), solamente nel corso dell’emergenza sanitaria in corso, ed allo scopo esclusivo di prevenire la diffusione del contagio e l’insorgenza di patologie correlate.

Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:

  • mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
  • guanti monouso per tutti i partecipanti.

Ai corsisti deve essere inoltre rilevata la temperatura con termo-scanner o con diversa ed adeguata strumentazione; In aula, tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima
di almeno due metri.

Ad ogni fine lezione deve essere prevista un’adeguata sanificazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, la sanificazione in oggetto sarà eseguita secondo le modalità sopra elencate al paragrafo dedicato alla sanificazione.

Obbligo d’informazione

L’impresa deve informare i propri dipendenti (secondo quanto fissato nel paragrafo precedente e mediante le modalità più idonee ed efficaci) e chiunque entri nei locali dell’impresa o prenda posto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e di comportamento adottate, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.

In particolare, le informazioni devono concernere:

  • l’informativa rivolta ai lavoratori e a chiunque entri in azienda o salga a bordo dei veicoli e/o dei natanti necessari all’espletamento dell’attività, circa le misure igienico-sanitarie riportate all’allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020:
  • l’affissione di tali indicazioni all’interno di ogni luogo di lavoro, nei locali comuni e all’interno di ogni servizio igienico;
  • la comunicazione dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di ulteriori sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.
  • la comunicazione di non poter fare ingresso o di non permanere in azienda anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • la comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di lavoro, conformandosi alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in materia.

Personale dipendente

Il personale dipendente, prima dell’accesso nell’azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, che non dovrà superare i 37,5°. In tal caso non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il personale che lavora a contatto con il pubblico deve indossare guanti e/o mascherine chirurgiche o visiere facciali protettive (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.).

Come già definito dal D.Lgs. n. 81/2008, resta l’obbligo del Datore di Lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale.

Pulizia e sanificazione

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici.

Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l’efficacia di questi processi.

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione germicida.

L’efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell’oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la
concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l’insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all’abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l’obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell’aerazione.

La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.

La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.

La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell’analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.

Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione

Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presentim superfici a contatto continuativo con l’aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle  superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.

Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici – 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione

Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un’ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.

In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.

Gestione di un caso sintomatico sospetto

Ospite

Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.

La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 118.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario:

  • raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
  • ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale;
  • escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile;
  • l’eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
  • eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
  • far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario.

Personale dipendente o collaboratore

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG.

Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.

Kit protettivo

Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

Persone entrate a contatto con il caso

Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all’identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d’intesa con l’autorità sanitaria, l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.

Utilizzo condiviso di veicoli e svolgimento di lezioni, esercitazioni, esami

Tenuto conto dell’impossibilità di garantire all’interno dell’abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l’allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore. Gli occupanti del veicolo o dell’imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo o dell’imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale.

Inoltre, si dovrà:

  • garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
  • garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
  • garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore etc.), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, etc.);
  • garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in un a logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
  • informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell’ambiente;
  • viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;
  • non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell’aria;
  • durante l’impiego dell’automezzo o dell’imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell’equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare una mascherina filtrante, visiera o occhiali protettivi, guanti monouso e devono lavarsi e igienizzarsi le mani prima di entrare nell’automezzo o imbarcazione:
  • non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o dell’imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
  • lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo o nell’imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
  • usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.

Il protocollo

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