Lavoro

DPI al lavoro: come sceglierli ?

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge. L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possono essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale: “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Tra queste troviamo i seguenti dpi

  • Mascherine respiratorie
  • Semimaschere
  • Maschere Pieno Facciale
  • Occhiali e visiere
  • Inserti Auricolari / Archetti/ Cuffie
  • Guanti
  • Elmetti
  • Copricapo EN 812 e cappelli
  • Calzature / Stivali e copriscarpe
  • Pronto Soccorso Oculare
  • Accessori vari: camici monouso, grembiuli
  • Sanificatori per ambienti
  • Ecc

Di fondamentale importanza è inoltre che il DPI sia adeguato alle condizioni di lavoro nel quale il lavoratore si trova a svolgere la sua attività professionale come regolamentato all’articolo 76 del D.lgs. 81/08.

Quando e chi scegliere i DPI ?

Tutto ciò è sancito dall art 77 del d.lgs81/08.Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

  1. a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  3. c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  4. d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Le responsabilità nell’uso del DPI ricadono tanto sul lavoratore quanto sul datore di valoro, che hanno l’obiettivo comune di tutela della salute individuale e collettiva:

  • Il datore di lavoro deve essere un bravo comunicatore, spiegando i motivi per il quale introdurre questo dispositivo e fornendo esaurienti spiegazioni sulla modalità di utilizzo in modo semplice e comprensibile tanto da addestrare correttamente il lavoratore all’uso.
  • Il lavoratore deve averne cura, deve usarli secondo le indicazioni fornite, non deve apportare modifiche e segnalare difetti o malfunzionamenti.

In conclusione, il dispositivo di protezione individuale è un’arma potente a disposizione di entrambi, e se si collabora con l’obiettivo comune della tutela della salute, il beneficio ottenuto è un valore aggiunto per il lavoratore e per la struttura nella quale presta servizio.

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