Cronaca

Fase 2, in Campania riaprono centri benessere e terme | L’ORDINANZA

Nuova ordinanza della Regione Campania su centri termali, Letino, circoli culturali e parchi tematici. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 52 con misure per il contenimento del coronavirus che comprende: centri termali, Letino, circoli culturali e parchi tematici.

L’ordinanza della Campania su centri termali

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:

    1. è consentita l’attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 strutture termali e centri benessere, allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

A far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare; il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Piscine”, di cui all’allegato sub 2 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato come segue:

  • è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare

Alla pagina 4, paragrafo “Misure generali”, al terzo ultimo punto elenco, la frase “La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto” è sostituita con la seguente:

“La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati”.

Le misure generali

Alla pagina 6, paragrafo “Misure generali”, dopo l’ultimo punto elenco recante “Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.” è aggiunto il seguente ulteriore punto:

“Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione”.


Il testo integrale dell’ordinanza


Tutte le notizie sul coronavirus

Il sito del Ministero della Salute

Paolo Siotto

Giornalista pubblicista dal 2015, collabora per l'Occhio da giugno 2019 dopo diverse esperienze con testate locali tra cui il quotidiano Metropolis. Redattore per Fantacalcio e Calciomercato.it, nel tempo libero ama dedicarsi alla buona musica.

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